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Document C2004/273/13

Sentenza della Corte (Prima Sezione), 16 settembre 2004, nel procedimento C-28/03 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Symvoulio tis Epikrateias): Epikouriko kefalaio contro Ypourgos Anaptyxis («Assicurazioni — Artt. 15 e 16 della prima direttiva 73/239/CEE — Artt. 17 e 18 della prima direttiva 79/267/CEE — Procedura di liquidazione di un'impresa di assicurazioni conseguente alla revoca di un'autorizzazione — Rango dei privilegi rispettivi dei crediti da lavoro dipendente e dei crediti di assicurazione»)

GU C 273 del 6.11.2004, p. 7–8 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

6.11.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 273/7


SENTENZA DELLA CORTE

(Prima Sezione)

16 settembre 2004

nel procedimento C-28/03 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Symvoulio tis Epikrateias): Epikouriko kefalaio contro Ypourgos Anaptyxis (1)

(«Assicurazioni - Artt. 15 e 16 della prima direttiva 73/239/CEE - Artt. 17 e 18 della prima direttiva 79/267/CEE - Procedura di liquidazione di un'impresa di assicurazioni conseguente alla revoca di un'autorizzazione - Rango dei privilegi rispettivi dei crediti da lavoro dipendente e dei crediti di assicurazione»)

(2004/C 273/13)

Lingua processuale: il greco

Nel procedimento C-28/03, avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale sottoposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal Symvoulio tis Epikrateias (Grecia), con ordinanza 23 ottobre 2002, pervenuta alla Corte il 24 gennaio 2003, nella causa: Epikouriko kefalaio contro Ypourgos Anaptyxis, in presenza di: Omospondia Asfalistikon Syllogon Ellados, la Corte (Prima Sezione), composta dal sig. P. Jann, presidente di Sezione, dai sigg. A. Rosas e S. von Bahr, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta e dal sig. K. Lenaerts (relatore), giudici; avvocato generale: sig. L.A. Geelhoed; cancelliere: sig.ra M.-F. Contet, amministratore principale, ha pronunciato, il 16 settembre 2004, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

Gli artt. 15 e 16 della prima direttiva del Consiglio 24 luglio 1973, 73/239/CEE, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell'assicurazione diretta diversa dell'assicurazione sulla vita, come modificata dalla seconda direttiva del Consiglio 22 giugno 1988, 88/357/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita, fissa le disposizioni volte ad agevolare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi e modifica la direttiva 73/239, e dalla direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/49/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e che modifica le direttive 73/239 e 88/357 (terza direttiva «assicurazione non vita»), e gli artt. 17 e 18 della prima direttiva del Consiglio 5 marzo 1979, 79/267/CEE, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'accesso all'attività dell'assicurazione diretta sulla vita ed il suo esercizio, come modificata dalla seconda direttiva del Consiglio 8 novembre 1990, 90/619/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'assicurazione diretta sulla vita, fissa le disposizioni destinate a facilitare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi e modifica la direttiva 79/267, e dalla direttiva del Consiglio 10 novembre 1992, 92/96/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta sulla vita e che modifica le direttive 79/267 e 90/619 (terza direttiva assicurazione vita), non ostano ad una normativa nazionale in forza della quale, in caso di fallimento, di liquidazione, o di una situazione analoga di insolvenza dell'impresa di assicurazione, gli attivi che rappresentano le riserve tecniche possono essere destinati al pagamento dei crediti da lavoro dipendente prima che al pagamento dei crediti d'assicurazione, quando tale normativa riconosce a questi ultimi un privilegio la cui base comprende in ogni caso, oltre agli attivi che rappresentano le riserve tecniche, altri attivi dell'impresa e può, in forza di una decisione ministeriale, essere estesa al complesso degli attivi disponibili dell'impresa.


(1)  GU C 70 del 22.3.2003.


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