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Document C2004/262/88
Case T-316/04: Action brought on 2 August 2004 by Wam SpA against the Commission of the European Communities
Causa T-316/04: Ricorso di Wam spa contro la Commissione delle Comunità europee proposto il 2 agosto 2004
Causa T-316/04: Ricorso di Wam spa contro la Commissione delle Comunità europee proposto il 2 agosto 2004
GU C 262 del 23.10.2004, p. 46–47
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
23.10.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 262/46 |
Ricorso di Wam spa contro la Commissione delle Comunità europee proposto il 2 agosto 2004
(Causa T-316/04)
(2004/C 262/88)
Lingua processuale: l'italiano
Il 2 agosto 2004, Wam spa, con l'avvocato Ernesto Giuliani, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione europea
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione della Commissione delle Comunità europee 19 maggio 2004, n. C(2004) 1812 fin. relativa agli aiuti di Stato concessi dall'Italia alla Wam spa, tra il 1995 ed il 2000, in quanto la Wam spa li ritiene e dichiara compatibili con il mercato comune |
— |
condannare la Commissione delle Comunità europee alle spese |
Motivi e principali argomenti
In seguito ad un esposto-denuncia della Morton Machine Company Limited, la Commissione ha deciso di avviare il procedimento formale di esame, previsto dall'art. 88, n. 2, CE, nei confronti di due finanziamenti agevolati concessi dall'Italia alla Wam spa tra il 1995 ed il 2000. Con la decisione impugnata, la Commissione ha deciso di qualificare tali misure come aiuti di Stato, dichiarandole incompatibili col mercato comune per violazione dell'art. 87 CE.
A sostegno delle sue pretensioni, la ricorrente fà valere:
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che la Commissione avrebbe violato i principi generali di terzietà, autonomia, indipendenza, equità e correttezza nell'esercizio delle sue funzioni, per avere trattato l'esposto denuncia della Morton Machine Limited in modo non obiettivo ed avere respinto, in questo contesto e senza motivazione, la proposta di Wam spa di restituire la differenza tra l'interesse di mercato, praticato dalla Wam spa al momento della erogazione dei singoli ratei, e l'interesse praticato nei due finanziamenti agevolati in questione |
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che la Commissione avrebbe violato, od erroneamente applicato, l'art. 87 del trattato CE per aver ritenuto incompatibili con il mercato comune, in quanto idonei a falsare la concorrenza nei rapporti intra-comunitari, aiuti concessi alla Wam spa, nonostante l'inesistenza di qualsivoglia rapporto di concorrenza tra Wam spa e Morton Machine Limited, dal momento che la Wam spa non produceva e non commercializzava mescolatrici industriali e la Wam Engineering Limited non era una Filiale della Wam spa ma una società autonoma, avente sede in Inghilterra e disciplinata dal diritto inglese |
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che la Commissione avrebbe violato l'art. 88 paragrafo 2 del trattato CE per aver ritenuto illegittimi aiuti di stato concessi alla Wam spa in esecuzione di una Legge italiana, precisamente la Legge 29/07/1981 n. 394, che la Commissione ha dichiarato compatibile con le Leggi comunitarie, ovvero e comunque, che avrebbe violato il principio comunitario della certezza del diritto, non avendo la Commissione adottato alcuna normativa in materia di aiuti per attività di penetrazione economica in paesi extra UE |
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che la Commissione avrebbe violato, o falsamente applicato, gli artt. 87 e 88 del trattato CE, per aver ritenuto non notificata la base giuridica degli aiuti erogati, e per averli ritenuti incompatibili col mercato comune per il semplice fatto della mancata notifica, e non sulla base di un apposito giudizio di merito |
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che la Commissione avrebbe violato l'art. 87 del trattato CE e l'art. 2 lettera b) Regolamento CE n. 69/2001, per aver qualificato come aiuti all'esportazione, in quanto tali esclusi dalla applicazione della regola «de minimis», aiuti non collegati ad alcun quantitativo di prodotti esportati, ma al semplice tentativo di penetrazione commerciale in mercati extra UE |
La ricorrente fà anche valere, sotto diversi profili, la violazione del dovere di motivazione degli atti, nonché dei principi di giustizia, di equità e di corretta amministrazione.