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Document C2004/262/55

Causa T-253/04: Ricorso di Zubeyir Aydar per contro del Kongra-Gel e di altri 10 soggetti contro il Consiglio dell'Unione europea, proposto il 25 giugno 2004

GU C 262 del 23.10.2004, p. 28–28 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

23.10.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 262/28


Ricorso di Zubeyir Aydar per contro del Kongra-Gel e di altri 10 soggetti contro il Consiglio dell'Unione europea, proposto il 25 giugno 2004

(Causa T-253/04)

(2004/C 262/55)

Lingua processuale: l'inglese

Il 25 giugno 2004 Zubeyir Aydar, residente in Fribourg, Svizzera, Haydar Isik, residente in Maisoich, Germania, Kazim Baba, residente in Berlino, Germania, George Aryo, residente in Oldenzaal, Olanda, Sait Uzun, residente in Egg/Flaw, Svizzera, Lord Nicholas Rea, residente in Londra, Regno Unito, Hugo Charlton, residente in Londra, Regno Unito, Roger Tomkins, residente in Droucha, Cipro, Mark Thomas, residente in Londra, Regno Unito, Hugo Van Rompaye, residente in Geel, Belgio e Jean Paul Nunez, residente in Montpellier, Francia, rappresentati dai sigg. M. Muller ed E. Grieves e dalla sig.ra C. Vine, Barristers, e dalla sig.ra G. Pierce, Solicitor, hanno proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro il Consiglio dell'Unione europea.

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare la decisione del Consiglio 2 aprile 2004, 2004/306/CE, nella parte in cui essa ha vietato il KONGRA-GEL in quanto pseudonimo del PKK, e il regolamento n. 2508/2001;

in subordine, dichiarare l'illegittimità del regolamento n. 2508/2001 per quanto riguarda la sua applicazione ai ricorrenti;

intraprendere ogni altra iniziativa che il Tribunale nella sua saggezza ritenga adeguata;

condannare il Consiglio alle spese sostenute dai ricorrenti nel presente procedimento;

condannare il Consiglio a risarcire i danni.

Motivi e principali argomenti

I ricorrenti fanno valere che, avendo deciso di vietare il KONGRA-GEL in quanto pseudonimo del PKK, il Consiglio ha violato il Trattato CE in ambito sia sostanziale sia processuale.

I ricorrenti affermano che sostanzialmente il Consiglio ha violato il Trattato CE in ragione delle seguenti azioni:

mancata applicazione di criteri accessibili ed obiettivi ai fatti esatti;

mancato rispetto di diritti fondamentali, tra cui i diritti alla libertà di espressione e di associazione garantiti dagli artt. 10 e 11 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo;

violazione di principi del diritto comunitario quali il principio di proporzionalità, di certezza del diritto, di uguaglianza e i diritti della difesa;

sviamento di potere.

Inoltre, i ricorrenti affermano che il Consiglio ha violato il Trattato CE in ambito processuale nei modi seguenti:

non avendo fornito ai ricorrenti un'opportunità di presentare osservazioni prima della proscrizione e/o non avendo garantito i loro diritti della difesa e/o un rimedio effettivo con cui opporsi alle affermazioni fattuali su cui il Consiglio si è basato, ai sensi degli artt. 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo;

non avendo fornito una motivazione precisa o accurata in merito al fondamento normativo e fattuale della sua decisione.


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