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Document C2004/262/18

    Sentenza della Corte (Prima Sezione), 9 settembre 2004, nel procedimento C-72/03 (domanda di pronuncia pregiudiziale dalla Commissione Tributaria Provinciale di Massa Carrara): Carbonati Apuani Srl contro Comune di Carrara («Tasse di effetto equivalente ad un dazio doganale — Tassa riscossa sui marmi estratti nel territorio di un comune a seguito del loro trasporto oltre i confini comunali»)

    GU C 262 del 23.10.2004, p. 9–10 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    23.10.2004   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 262/9


    SENTENZA DELLA CORTE

    (Prima Sezione)

    9 settembre 2004

    nel procedimento C-72/03 (domanda di pronuncia pregiudiziale dalla Commissione Tributaria Provinciale di Massa Carrara): Carbonati Apuani Srl contro Comune di Carrara (1)

    («Tasse di effetto equivalente ad un dazio doganale - Tassa riscossa sui marmi estratti nel territorio di un comune a seguito del loro trasporto oltre i confini comunali»)

    (2004/C 262/18)

    Lingua di procedura: l'italiano

    Nella causa C-72/03, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'art. 234 CE, dalla Commissione Tributaria Provinciale di Massa Carrara, con decisione 11 dicembre 2002, registrata in cancelleria il 18 febbraio 2003, nella causa tra Carbonati Apuani Srl e Comune di Carrara, la Corte (Prima Sezione), composta dal sig. P. Jann, presidente di sezione, dai sigg. A. Rosas e S. von Bahr, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta e dal sig. K. Lenaerts (relatore), giudici, avvocato generale: sig. M. Poiares Maduro, cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale, ha pronunciato il 9 settembre 2004 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

    1)

    Un tributo commisurato al peso di una merce, riscosso soltanto in un comune di uno Stato membro e gravante su una categoria di merci a causa del loro trasporto oltre i confini comunali, costituisce una tassa di effetto equivalente a un dazio doganale all'esportazione, ai sensi dell'art. 23 CE, malgrado la tassa gravi anche sulle merci la cui destinazione finale si trova all'interno dello Stato membro interessato.

    2)

    L'art. 23 CE non può essere invocato a sostegno di richieste di rimborso di importi riscossi anteriormente al 16 luglio 1992 a titolo della tassa controversa, salvo dai richiedenti che, prima di tale data, abbiano agito in giudizio o contestato l'imposizione con un'impugnativa equivalente.


    (1)   GU C 83 del 5.4.2003.


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