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Document C2004/262/102

Causa T-345/04: Ricorso della Repubblica italiana contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 20 agosto 2004

GU C 262 del 23.10.2004, p. 55–56 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

23.10.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 262/55


Ricorso della Repubblica italiana contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 20 agosto 2004

(Causa T-345/04)

(2004/C 262/102)

Lingua processuale: l'italiano

il 20 agosto 2004, la Repubblica italiana, con l'avvocato dello Stato Antonio Cingolo, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione europea

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia annullare le seguenti decisioni:

la nota del 17 giugno 2004, n. D(2004) 4074, avente ad oggetto DOCUP Ob 2 - Regione Lombardia 2000-2006 (n. CCI 2000 IT 16 2 DO 014) - Certificazione delle dichiarazioni di spese intermedie e domanda di pagamento, pervenuta il 17 giugno 2004, con la quale la Commissione e uropea, Direzione Generale Politica Regionale - Interventi regionali in Francia, Grecia, Italia, ha comunicato la seguente decisione: «i Servizi della Commissione chiedono, pertanto, l'integrazione della dichiarazione di spese intermedie e della domanda di pagamento in oggetto con le seguenti informazioni, per ciascuna misura che prevede regimi di aiuti:

importo totale degli anticipi erogati

importo degli anticipi erogati che risulta ammissibile al contributo dei Fondi strutturali in base a quanto prima specificato.

In assenza di tali informazioni i Servizi della Commissione non potranno dare seguito ai pagamenti richiesti per le misure relative a regimi d'aiuto del DocUP Lombardia 2000-2006 Obiettivo 2.» nonché tutti gli atti connessi e presupposti;

la nota del 14 luglio 2004, n. JE/OA D(2004) 5446, avente ad oggetto DOCUP OB 2 - Regione Friuli-Venezia Giulia 2000-2006 (n. CCI 2000 IT 16 2 DO 013) - Certificazione delle dichiarazioni di spese intermedie e domanda di pagamento, pervenuta il 15 luglio 2004, con la quale la Commissione europea, Direzione Generale Politica Regionale - Interventi regionali in Francia, Grecia, Italia, ha comunicato la seguente decisione: «I Servizi della Commissione chiedono, pertanto, l'integrazione della dichiarazione di spese intermedie e della domanda di pagamento in oggetto con le seguenti informazioni, per ciascuna misura che prevede regimi di aiuti:

importo totale degli anticipi erogati;

importo degli anticipi erogati che risulta ammissibile al contributo dei Fondi strutturali in base a quanto prima specificato.

In assenza di tali informazioni i Servizi della Commissione non potranno dare seguito ai pagamenti richiesti per le misure relative a regimi d'aiuto del DocUP Friuli-Venezia Giulia 2000-2006 Obiettivo 2.» nonché tutti gli atti connessi e presupposti.

Con conseguente condanna della Commissione della Comunità europee alla refusione delle spese.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso si rivolge contro le note della Commissione europea del 17 giugno 2004 n. D(2004) 4074 (DOCUP Regione Lombardia) e del 14 luglio 2004 n. JE/OA D(2004) 5446 (DOCUP Friuli Venezia Giulia), entrambe volte a subordinare l'attivazione delle procedure di pagamento di anticipi nell'ambito di regimi di aiuto ad adempimenti non richiesti dalla vigente normativa, e ciò al fine di limitare indebitamente l'ammissibilità delle spese di utilizzazione dei Fondi strutturali di cui trattasi.

A sostegno dell'impugnativa la Repubblica italiana ha dedotto:

vizio di violazione delle forme sostanziali per difetto di base giuridica, difetto assoluto di motivazione e mancata osservanza del procedimento di formazione dell'atto. Si fà valere a questo riguardo che gli atti impugnati sarebbero privi di qualsiasi indicazione relativa alla norma che ne consente l'adozione.

Oltre alla violazione dell'obbligo di motivazione, la ricorrente fà anche valere che le note impugnate non risulterebbero adottate a seguito del corretto procedimento previsto dal regolamento interno della Commissione

violazione dell'art. 32 del regolamento base (n.1260/99 del Consiglio) e del regolamento 448/04 della Commissione, i quali subordinano il pagamento degli anticipi alla sola prova che lo Stato beneficiario finale abbia erogato le relative somme ai destinatari ultimi dell'investimento.

violazione delle norme in tema di ammissibilità delle spese, stabilite dal regolamento base. Secondo la ricorrente, la regolamentazione rilevante nella fattispecie si oppone all'approccio della Commissione, secondo cui le norme in tema di ammissibilità della spesa debbono essere interpretate nel senso che subordinano l'ammissibilità di una spesa alla dimostrazione dell'utilizzo effettivo dei finanziamenti per la realizzazione di progetti rispondenti alle finalità per cui è stato concesso l'aiuto.

violazione delle norme che regolano il controllo fianziario (articolo 38 del regolamento base e disposizioni d'attuazione), le quali non prevedono gli adempimenti pretesi dalla Commissione.

violazione del principio di proporzionalità, atteso che la Commissione richiede elementi probatori ulteriori rispetto a quanto previsto e a quanto necessario.

violazione del regolamento 448/04, sotto i profili della violazione dei principi di uguaglianza e di certezza del diritto, nonché contraddittorietà della nota impugnata.

violazione dell'art. 9 del regolamento (CE) n. 438/2001 della Commissione, per inosservanza delle disposizioni contabili ivi contenute.

violazione del principio di semplificazione dei procedimenti.


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