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Document C2004/251/44

    Causa T-282/04: Ricorso della Repubblica italiana contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 9 luglio 2004

    GU C 251 del 9.10.2004, p. 24–24 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    9.10.2004   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 251/24


    Ricorso della Repubblica italiana contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 9 luglio 2004

    (Causa T-282/04)

    (2004/C 251/44)

    Lingua processuale: l'italiano

    Il 9 luglio 2004, la Repubblica italiana, con l'avvocato dello Stato Gianni De Bellis, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione europea

    La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    annullare la decisione della Commissione C(2004) 1706 del 24 aprile 2004«che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese eseguite dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo di orientamento e garanzia (FEAOG), sezione garanzia» nella parte in cui

    ha operato una rettifica puntuale di Euro 19 058 682 Sviluppo Rurale — Misura b. «Insediamento Giovani Agricoltori» del Piano di Sviluppo Rurale della Regione Toscana

    ha operato una rettifica forfetaria del 2 % dell'importo di Euro 2 758 501 in relazione alla fornitura di aiuti alimentari agli indigenti

    condannare la Commissione delle Comunità europee al pagamento delle spese del giudizio

    Motivi e principali argomenti

    Le spese escluse dal finanziamento comunitario dalla decisione impugnata riguardano, per quanto concerne la ricorrente, la misura «insediamento giovani agricoltori», prevista nel documento di programmazione sullo sviluppo rurale nella Regione Toscana, approvato con Decisione C(2000) 2510, del 7 settembre 2000, nonché la rettifica forfetaria del 2 % applicata alla fornitura di aiuti alimentari agli indigenti, che, secondo la Commissione, non offrirebbe un sistema di controlli con sufficienti garanzie.

    A sostegno delle sue pretensione, la ricorrente fà valere:

    Per quanto riguarda la misura «insediamento giovani agricoltori», la violazione degli articoli 2 e 3 del Regolamento (CEE) n. 729/70 (1), degli articolo 35 e 37 del Regolamento (CE) n. 1750/99 (2), dell'art. 2, primo paragrafo, del Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio (3), nonché dei principi in tema di rettifiche finanziarie.

    Per quanto riguarda la fornitura di aiuti alimentari agli indigenti, la violazione degli articoli 2 e 3 del Regolamento (CE) n. 729/70, già citato.


    (1)  Regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 94, del 28.4.1970, p. 13).

    (2)  Regolamento (CE) n. 1750/1999 della Commissione, del 23 luglio 1999, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) (GU L 214, del 13.8.1999, p. 31).

    (3)  Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312, del 23.12.1995, p. 1).


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