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Document C2004/251/41

    Causa T-263/04: Ricorso della BIC S.A., contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (Marchi, disegni e modelli) (UAMI), proposto il 25 giugno 2004

    GU C 251 del 9.10.2004, p. 22–23 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    9.10.2004   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 251/22


    Ricorso della BIC S.A., contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (Marchi, disegni e modelli) (UAMI), proposto il 25 giugno 2004

    (Causa T-263/04)

    (2004/C 251/41)

    Lingua processuale: il francese

    Il 25 giugno 2004, la società BIC S.A., con sede in Clichy (Francia), rappresentata dal sig. Michel-Paul Escande, avocat, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (Marchi, disegni e modelli) (UAMI).

    La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    Annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 6 aprile 2004 (procedimento R 468/20034) (1), nella parte in cui conclude che la registrazione della domanda di marchio comunitario n. 1 738 566 doveva essere rifiutata per i motivi previsti all'art. 7 del regolamento n. 40/94, in quanto la società BIC ha dimostrato che le condizioni di applicazione di tale articolo erano soddisfatte nel caso di specie;

    Condannare la convenuta alle spese.

    Motivi e principali argomenti

    Marchio comunitario di cui si chiede la registrazione:

    Marchio tridimensionale in forma di accendino

    Prodotti o servizi:

    Prodotti della classe 34 (articoli fumatori, accendini) – domanda n. 1 738 566

    Decisione impugnata dinanzi alla commissione di ricorso:

    Rifiuto di registrazione da parte dell'esaminatore

    Decisione della Commissione di ricorso:

    Rigetto del ricorso

    Motivi di ricorso:

    La ricorrente avrebbe dimostrato che la forma dell'accendino di cui chiedeva registrazione in quanto marchio comunitario era ampiamente riconosciuta dai consumatori come appartenente ad essa.

    La ricorrente avrebbe fornito la prova che la forma dell'accendino BIC ha acquisito un carattere distintivo ai sensi dell'art. 7 del regolamento (CE) n. 40/94


    (1)  Probabilmente R 469/2003-4.


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