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Document C2004/251/36

Causa T-193/04: Ricorso del sig. Hans-Martin Tillack contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 1o giugno 2004

GU C 251 del 9.10.2004, p. 19–19 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

9.10.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 251/19


Ricorso del sig. Hans-Martin Tillack contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 1o giugno 2004

(Causa T-193/04)

(2004/C 251/36)

Lingua processuale: l'inglese

Il 1o giugno 2004, il sig. Hans-Martin Tillack, residente in Bruxelles (Belgio), rappresentato dagli avv.ti Ian S. Forrester, QC, Thierry Bosly, Christoph Arhold, Nathalie Flandin, Justus Herrlinger e Juliette Siaens, ha presentato, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione dell'OLAF di adire le autorità tedesche e belghe;

riconoscere al ricorrente il risarcimento per i danni economici da lui subiti per un importo che sarà determinato dal Tribunale, comprensivo degli interessi ad un tasso che sarà a sua volta determinato dal Tribunale;

condannare la convenuta alle spese sostenute dal ricorrente;

disporre qualsivoglia altra misura giudiziaria che reputi necessaria.

Motivi e principali argomenti:

Nel marzo 2004, l'ufficio e la residenza del ricorrente sono stati oggetto di perquisizione da parte delle autorità belghe in seguito ad una denuncia ufficiale presentata dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), che accusa il ricorrente di corruzione di un dipendente comunitario.

Il ricorrente chiede l'annullamento della decisione dell'OLAF in quanto adottata in violazione di forme sostanziali ed in violazione del diritto fondamentale di tutela delle fonti giornalistiche.

Il ricorrente afferma che il comitato di vigilanza dell'OLAF non era stato previamente informato delle denunce presentate alle autorità nazionali, in violazione dell'art. 11, n. 7, del regolamento n. 1073/99 (1). Nel corso dell'intera indagine interna dell'OLAF, il ricorrente non è mai stato sentito. Inoltre, la decisione è nulla in quanto fondata su un errato fondamento giuridico. L'OLAF ha agito nell'ambito di una sua indagine interna diretta a scoprire eventuali violazioni di norme applicabili dai dipendenti mentre il ricorrente non è né un dipendente né un agente di un'istituzione comunitaria.

Inoltre, il ricorrente sostiene che la decisione dell'OLAF viola il diritto fondamentale di tutela delle fonti giornalistiche, che rientra nella libertà di stampa, in quanto è stato chiesto alle autorità nazionali di perquisire la residenza e l'ufficio del ricorrente al fine di identificare i suoi informatori all'interno della Commissione.

Per quanto riguarda il suo ricorso di risarcimento, il ricorrente afferma che le denunce dell'OLAF presentate alle autorità nazionali e le sue varie accuse pubbliche rivolte al ricorrente costituiscono un caso di mala gestio che ha dato origine ad un danno rilavante alla reputazione professionale e personale del ricorrente.


(1)  Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 25 dicembre 1999, n. 1073, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) (GU L 136, pag. 1).


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