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Document C2004/251/33

    Ordinanza del Presidente del Tribunale di primo grado, 2 luglio 2004, nella causa T-78/04 R, Sumitomo Chemical (UK) plc contro Commissione delle Comunità europee (Procedimento sommario — Regolamento (CE) n. 2032/2003 — Prodotti biocidi — Ricevibilità della domanda)

    GU C 251 del 9.10.2004, p. 17–17 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    9.10.2004   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 251/17


    ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

    2 luglio 2004

    nella causa T-78/04 R, Sumitomo Chemical (UK) plc contro Commissione delle Comunità europee

    (Procedimento sommario - Regolamento (CE) n. 2032/2003 - Prodotti biocidi - Ricevibilità della domanda)

    (2004/C 251/33)

    Lingua processuale: l'inglese

    Il 2 luglio 2004 il presidente del Tribunale di primo grado ha emesso nella causa T-78/04 R, Sumitomo Chemical (UK) plc, rappresentata dagli avv.ti C. Mereu e K. Van Maldegem, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: sig. X. Lewis e sig.ra F. Simonetti, con domicilio eletto in Lussemburgo), causa avente ad oggetto la domanda di sospensione dell'esecuzione dell'art. 5, nn. 1 e 2, e degli allegati II e V del regolamento (CE) della Commissione 4 novembre 2003, n. 2032/2003, relativo alla seconda fase del programma decennale di cui all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato dei biocidi, e recante modificazione del regolamento (CE) n. 1896/2000 (GU L 307, pag. 1), un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

    1)

    La domanda di procedimento sommario è respinta.

    2)

    Le spese sono riservate.


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