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Document C2004/251/28

    Ordinanza del Tribunale di primo grado, 15 giugno 2004, nella causa T-21/03, S contro Commissione delle Comunità europee (Dipendenti — Ricorso di annullamento — Malattia professionale — Riconoscimento dell'origine professionale — Richiesta di ritiro di taluni documenti dagli atti del fascicolo della commissione medica — Diniego — Atto che arreca pregiudizio — Irricevibilità manifesta)

    GU C 251 del 9.10.2004, p. 16–16 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    9.10.2004   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 251/16


    ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

    15 giugno 2004

    nella causa T-21/03, S contro Commissione delle Comunità europee (1)

    (Dipendenti - Ricorso di annullamento - Malattia professionale - Riconoscimento dell'origine professionale - Richiesta di ritiro di taluni documenti dagli atti del fascicolo della commissione medica - Diniego - Atto che arreca pregiudizio - Irricevibilità manifesta)

    (2004/C 251/28)

    Lingua processuale: il francese

    Il 15 giugno 2004 il Tribunale (quinta sezione), composto dalla sig.ra P. Lindh, presidente, dai sig.ri J. D. Cooke e D. Šváby, giudici; cancelliere: sig. H. Jung, ha emesso nella causa T-21/03, S, ex dipendente della Commissione delle Comuntà europee, residente a Tessalonicco (Grecia), rappresentata dagli avv.ti A. Coolen, J.-N. Louis e E. Marchal, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: sig. J. Currall e sig.ra F. Clotuche-Duvieusart, con domicilio eletto in Lussemburgo), causa avente ad oggetto la domanda di annullamento della decisione della Commissione 11 marzo 2002 recante diniego del ritiro di talune relazioni dagli atti della commissione medico-chirurgica incaricata di esaminare la richiesta di riconoscimento dell'origine professionale della malattia di cui la ricorrente è affetta, un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

    1)

    Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile.

    2)

    Ognuna delle parti sopporterà le proprie spese.


    (1)  GU C 83 del 5.4.2003.


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