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Document C2004/239/14
Case C-334/04: Action brought on 30 July 2004 by the Commission of the European Communities against the Hellenic Republic
Causa C-334/04: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica ellenica, proposto il 30 luglio 2004
Causa C-334/04: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica ellenica, proposto il 30 luglio 2004
GU C 239 del 25.9.2004, p. 8–8
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
25.9.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 239/8 |
Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica ellenica, proposto il 30 luglio 2004
(Causa C-334/04)
(2004/C 239/14)
Il 30 luglio 2004 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra Maria PATAKIA e dal sig. Michel VAN BEEK, membri del servizio giuridico della Commissione, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica ellenica.
La ricorrente che la Corte dichiari che la Repubblica ellenica:
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avendo definito come zone di protezione speciale territori il cui numero e la cui superficie complessiva erano manifestamente inferiori al numero e alla superficie complessiva dei terreni che soddisfano i requisiti richiesti per la loro classificazione come zone di protezione speciale ai sensi dell'art. 4 della direttiva, |
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avendo individuato come zona di protezione speciale una superficie manifestamente inferiore alla superficie dei terreni corrispondenti IBA 2000 che soddisfano i requisiti per la loro classificazione come zone di protezione speciale, |
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non avendo istituito zone di protezione speciale per molte specie di uccelli inclusi nell'allegato I della direttiva 79/409 o avendo classificato come zone di protezione speciale zone in cui i summenzionati uccelli non sono sufficientemente rappresentati, |
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non avendo stabilito zone di protezione speciale per molte specie migratrici o avendo classificato come zone di protezione speciale zone in cui le specie in discussione non sono sufficientemente rappresentante, ha violato gli obblighi che le incombono in virtù dell'art. 4, nn. 1 e 2 della direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici. |
Motivi e principali argomenti
Secondo una giurisprudenza costante della Corte di giustizia delle Comunità europee l'art. 4, nn. 1 e 2, della direttiva 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, impone agli Stati membri di istituire un regime particolare per le zone di protezione speciale (ZPS) che garantisca, in particolare, la sopravvivenza e la riproduzione delle specie indicate nell'allegato I della direttiva.
Inoltre, secondo la giurisprudenza, nonché secondo la Commissione, l'Inventario delle zone importanti per l'avifauna (Important Birds Areas –IBA) è considerato come valida base scientifica di riferimento.
In base a tale inventario in Grecia devono essere classificate come ZPS 186 zone.
Alla data in cui è stato proposto il ricorso la Grecia aveva istituito solo 151 ZPS e soprattutto per un'estensione inferiore a quella prevista dal IBA 2000.
La Commissione conclude che tali zone di protezione speciale non sono state istituite sulla base di criteri ornitologici come prevede l'art. 4 della direttiva.
Il territorio nazionale greco è di grande importanza ornitologica per molte specie di uccelli selvatici tra quelle indicate nell'allegato I della direttiva, comprese specie minacciate a livello mondiale. Tali specie non sono sufficientemente tutelate dalle ZPS esistenti in Grecia.