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Document C2004/217/38

Causa T-180/04: Ricorso della Przedsiebiorstwo Polmos Bialystock contro l'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), proposto il 25 maggio 2004

GU C 217 del 28.8.2004, p. 21–21 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

28.8.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 217/21


Ricorso della Przedsiebiorstwo Polmos Bialystock contro l'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), proposto il 25 maggio 2004

(Causa T-180/04)

(2004/C 217/38)

Lingua processuale: l'inglese

Il 25 maggio 2004 la Przedsiebiorstwo Polmos Bialystock, con sede in Bialystock, Polonia, rappresentata dall'avv. C. Bercial Arias, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro l'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI).

Altra parte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso era la V & S Vin & Sprit AB.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della prima commissione di ricorso 16 marzo 2004 nel procedimento R 430/2003-1, la quale conferma la decisione della divisione d'opposizione n. 1200/2003 di accoglimento dell'opposizione n. B 432 635;

condannare l'UAMI alle spese, comprese quelle sostenute per l'opposizione e dinanzi alla commissione di ricorso.

Motivi e principali argomenti:

Richiedente il marchio comunitario:

La ricorrente

Titolare del marchio ovvero del segno

Marchio comunitario oggetto della domanda: Marchio figurativo «ABSOLWENT B GRADUATE VODKA WÓDKA» per prodotti appartenenti alla classe 33 (birra, ecc…)

che si fa valere nel procedimento di opposizione:

V & S Vin & Sprit AB

Marchio o segno che si oppone:

Marchio denominativo nazionale «ABSOLUT»

Decisione della divisione d'opposizione:

Rigetto della domanda di registrazione

Decisione della commissione di ricorso:

Rigetto del ricorso

Motivi dedotti:

Inapplicabilità degli artt. 8, n. 1, lett. b) e 8, n. 2, lett. c), del regolamento n. 40/94 (1). In tale ambito la ricorrente sostiene che i segni in questione sono dissimili.


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU L 11, pag. 1).


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