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Document C2004/217/28

    Causa C-275/04: Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno del Belgio, proposto il 29 giugno 2004.

    GU C 217 del 28.8.2004, p. 15–15 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    28.8.2004   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 217/15


    Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno del Belgio, proposto il 29 giugno 2004.

    (Causa C-275/04)

    (2004/C 217/28)

    L'8 giugno 2004, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. C. Giolito e G. Wilms, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto, dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, un ricorso contro il Regno del Belgio.

    La Commissione delle Comunità europee chiede che la Corte voglia:

    1.

    Dichiarare che il Regno del Belgio:

    non avendo riportato nella contabilità di cui all'art. 6, n. 3, lett. a), del regolamento n. 1150/2000 (1), i diritti accertati entro il termine previsto;

    e

    non avendo verificato se, dal 1o gennaio 1995 siano intervenuti ulteriori ritardi nella messa a disposizione delle risorse proprie in seguito ad un'iscrizione tardiva nella contabilità di cui all'art. 6, n. 3, lett. a), del regolamento n. 1150/2000, distruggendo gli archivi che si riferiscono a tale periodo ed omettendo di trasmetterli alla Commissione affinché essa potesse calcolare gli interessi di mora dovuti ai sensi dell'art. 11 del regolamento n. 1552/89 (2) a causa della messa a disposizione tardiva delle risorse proprie,

    il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell'art. 6, nn. 3, 9, 10 e 11 del regolamento (CEE, Euratom) del Consiglio 22 maggio 2000, n. 1150, recante applicazione della decisione 94/728/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie della Comunità (3) che, a partire dal 31 maggio 2000, ha abrogato e sostituito il regolamento (CEE, Euratom) del Consiglio 29 maggio 1989, n. 1552, recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (4), il cui oggetto è identico, e dell'art. 10 del Trattato CE.

    2.

    Condannare il Regno del Belgio alle spese.

    Motivi e principali argomenti:

    Il mancato rispetto, da parte del Regno del Belgio, delle disposizioni comunitarie in materia di iscrizione contabile ha causato ritardi nella messa a disposizione delle risorse proprie. Gli Stati membri sono infatti tenuti ad iscrivere gli importi dei diritti accertati, garantiti e non contestati, nella contabilità di cui all'art. 6, n. 3, lett. a), del regolamento n. 1150/2000 («Contabilità A»), mentre la contabilità contemplata dal n. 3, lett. b), della stessa disposizione («Contabilità B») è riservata ai soli diritti accertati che non sono ancora stati riscossi e per i quali non è stata fornita alcuna garanzia. Gli importi coperti da una garanzia emessa nell'ambito del regime di transito esterno (T1, carnet TIR, carnet ATA, ecc.) possono essere iscritti nella contabilità separata solo se sono stati contestati nella debita forma, il che significa, in particolare, rispettando i termini e presentando un ricorso per iscritto.

    La Commissione non può accettare le giustificazioni delle anomalie e dei ritardi di iscrizione fornite dal Belgio.


    (1)  Regolamento (CEE, Euratom) del Consiglio 22 maggio 2000, n. 1150, recante applicazione della decisione 94/728/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie della Comunità (GU L 130, pag. 1).

    (2)  Regolamento (CEE, Euratom) del Consiglio 29 maggio 1989, n. 1552, recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità.

    (3)  GU L 293, pag. 9.

    (4)  GU L 185, pag. 24.


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