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Document C2004/179/20

Causa T-145/04: Ricorso della sig.ra Elizabetta Righini contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 16 aprile 2004

GU C 179 del 10.7.2004, p. 10–10 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

10.7.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 179/10


Ricorso della sig.ra Elizabetta Righini contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 16 aprile 2004

(Causa T-145/04)

(2004/C 179/20)

Lingua processuale: il francese

Il 16 aprile 2004 la sig.ra Elisabetta Righini, residente in Bruxelles, rappresentata dal sig. Eric Boigelot, avocat, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare le decisioni adottate dalla Commissione di inquadrare la ricorrente al momento dell'entrata in servizio nel grado A7-3, in qualità di agente temporaneo o di dipendente in prova, decisioni che le sono state comunicate il 27 maggio 2003 e il 30 giugno 2003;

condannare la convenuta alle spese, in conformità dell'art. 87, n. 2, del Regolamento di procedura del Tribunale.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente si oppone al suo inquadramento nel grado A7, terzo scatto, al momento della sua nomina a dipendente in prova il 21 maggio 2003.

A sostegno delle sue richieste essa fa valere quanto segue:

la violazione dell'art. 31, n.2, dello Statuto;

la violazione della decisione della Commissione 1o settembre 1983, come modificata il 7 febbraio 1996, che precisa i criteri applicabili alla nomina nel grado e all'inquadramento nello scatto al momento dell'assunzione degli agenti temporanei e dei funzionari;

l'inosservanza di taluni principi generali del diritto, come il principio di uguaglianza di trattamento, il rispetto dell'affidamento legittimo e il principio di sollecitudine e quelli che impongono all'AIPN di adottare una decisione solo sulla base di motivi pertinenti e non viziati da un errore manifesto di valutazione.

La ricorrente sottolinea che sia le sue eccezionali qualifiche sia la natura del posto da ricoprire, che richiedeva l'assunzione di un titolare particolarmente qualificato, avrebbero giustificato il suo inquadramento nel grado A6.


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