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Document C2004/168/20

Causa T-153/04: Racers di Ferriere Nord spa contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 23 aprile 2004

GU C 168 del 26.6.2004, p. 11–11 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

26.6.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 168/11


Racers di Ferriere Nord spa contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 23 aprile 2004

(Causa T-153/04)

(2004/C 168/20)

Lingua processuale: l'italiano

il 23 aprile 2004, Ferriere Nord spa, con gli avvocati Wilma Viscardini e Gabriele Donà, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione europea

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare, ex art. 230 Trattato CE, le decisioni della Commissione delle Comunità europee di cui alla lettera raccomandata BUDG/C-5/DS (D2004) / 51138 del 5 febbraio 2004, ricevuta dalla ricorrente il 13 febbraio 2004, e al fax BUDG/C-05/DS (D2004) 53883, ricevuto dalla ricorrente il 13 aprile 2004, con le quali Ferriere Nord è stata invitata a pagare, rispettivamente, le somme di Euro 564 402,26 e Euro 341 932,32 in relazione alla pratica IV/31 553 — rete metallica elettrosaldata;

condannare la Commissione delle Comunità europee all'integrale rimborso delle spese di giudizio.

Motivi e principali argomenti

A sostegno delle proprie censure, la ricorrente fa valere che le decisioni suindicate, esecutive della decisione della Commissione del 2 agosto 1989 (con la quale la ricorrente à stata condannata a pagare un'ammenda di 320 000 ECU per aver violato l'art. 85, par. 1, del Trattato CEE), sono illegittime per essere intervenuta la prescrizione ex art. 4 del reg. 2988/74 del Consiglio, relativo alla prescrizione in materia di azione e di esenzione nel settore del diritto dei trasporti e della concorrenza della Comunità economica europea (1). In particolare:

la decisione della Commissione del 2 agosto 1989 à divenuta definitiva con sentenza della Corte di giustizia del 17 luglio 1997 e, quindi, da tale data iniziato a decorrere il termine di prescrizione di cinque anni di cui all'art. 4 del reg. 2988/74;

tale termine stato interrotto dalla lettera della Commissione dell'11 settembre 1997, notificata alla ricorrente il 18 settembre 1997, con conseguente inizio di un nuovo periodo di prescrizione di cinque anni (in conformità all'art. 5 del reg. 2988/74);

la Commissione, pertanto, avrebbe dovuto procedere all'esecuzione della decisione relativa all'ammenda entro l'11 settembre 2002 o, al più tardi, entro il 18 settembre 2002;

per converso, le decisioni impugnate sono, rispettivamente, del 5 febbraio 2004 (ricevuta dalla ricorrente il 13 febbraio 2004) e del 13 aprile 2004 (pervenuta alla ricorrente via fax il 13 aprile 2004);

il potere della Commissione di procedere all'esecuzione forzata della sua decisione del 2 agosto 1989 è, perciò, prescritto.


(1)   GU CE L 319, del 29.11.1974, pag. 1


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