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Document C2004/118/90

    Ordinanza del Tribunale di Primo Grado 23 gennaio 2004 nella causa T-248/03, Société de Produits Nestlé S.A. contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (Marchio comunitario — Opposizione — Soluzione amichevole — Non luogo a statuire)

    GU C 118 del 30.4.2004, p. 41–41 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    30.4.2004   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 118/41


    ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

    23 gennaio 2004

    nella causa T-248/03, Société de Produits Nestlé S.A. contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (1)

    (Marchio comunitario - Opposizione - Soluzione amichevole - Non luogo a statuire)

    (2004/C 118/90)

    Lingua processuale: l'inglese

    Nella causa T-248/03, Société de Produits Nestlé S.A., con sede in Vevey (Svizzera), rappresentata dall'avv. J.-J. Evrard, contro l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (agenti: sigg.. O Montaldo e I. de Medrano Caballero), procedimento in cui l'altra parte dinanzi alla commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) era il Grupo Kalise Menorquina S.A., con sede in Palau de Plegamans (Spagna), avente ad oggetto una domanda di annullamento della decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 28 aprile 2003 (pratica R 732/2001-2), relativa ad un procedimento di opposizione, il Tribunale (Quarta Sezione) composto dal sig. H. Legal, presidente, dalla sig.ra V. Tiili e dal sig. M. Vilaras, giudici; cancelliere: sig. H. Jung, ha pronunciato il 23 gennaio 2004 un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

    1)

    Non occorre statuire sul ricorso.

    2)

    La ricorrente è condannata a sopportare le sue spese e quelle dell'UAMI.


    (1)  GU C 239 del 4.10.03


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