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Document C2004/118/58
Order of the Court of Justice (Third Chamber) of 1 April 2004 in Case C-229/03 (reference for a preliminary ruling from the Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien): Monica Herbstrith v Republic of Austria (Preliminary ruling — Inadmissibility)
Ordinanza della Corte (terza Sezione) 1o aprile 2004 nella causa C-229/03 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien): Monika Herbstrith contro Repubblica d'Austria (Rinvio pregiudiziale — Irricevibilità)
Ordinanza della Corte (terza Sezione) 1o aprile 2004 nella causa C-229/03 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien): Monika Herbstrith contro Repubblica d'Austria (Rinvio pregiudiziale — Irricevibilità)
GU C 118 del 30.4.2004, p. 32–32
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
30.4.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 118/32 |
ORDINANZA DELLA CORTE
(terza Sezione)
1o aprile 2004
nella causa C-229/03 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien): Monika Herbstrith contro Repubblica d'Austria (1)
(Rinvio pregiudiziale - Irricevibilità)
(2004/C 118/58)
Lingua di procedura: il tedesco
Nella causa C-229/03, avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien (Austria), nella causa dinanzi ad esso pendente tra Monika Herbstrith e la Repubblica d'Austria, domanda vertente, da un lato, sull'effetto diretto della «parità di trattamento tra uomini e donne prevista dal diritto comunitario nel settore del lavoro, in particolare [della] direttiva 76/207/CEE del Consiglio»9 febbraio 1976 relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro (GU L 39, pag. 40), ovvero sui presupposti della responsabilità di uno Stato membro per il risarcimento dei danni cagionati a privati per violazioni del diritto comunitario e, d'altro lato, sulla «regola sull'onere della prova contenuta all'art. 4 della direttiva 97/80 del Consiglio»15 dicembre 1997, riguardante l'onere della prova nei casi di discriminazione basata sul sesso (GU 1998, L 14, pag. 6), la Corte (terza Sezione), composta dal sig. A. Rosas, presidente di sezione, dal sig. R. Schintgen (relatore) e dalla sig.ra N. Colneric, giudici, avvocato generale: sig.ra J. Kokott, cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato il 1o aprile 2004 un'ordinanza del seguente tenore:
La domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien con ordinanza 7 aprile 2003 è irricevibile.