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Document C2004/118/58

    Ordinanza della Corte (terza Sezione) 1o aprile 2004 nella causa C-229/03 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien): Monika Herbstrith contro Repubblica d'Austria (Rinvio pregiudiziale — Irricevibilità)

    GU C 118 del 30.4.2004, p. 32–32 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    30.4.2004   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 118/32


    ORDINANZA DELLA CORTE

    (terza Sezione)

    1o aprile 2004

    nella causa C-229/03 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien): Monika Herbstrith contro Repubblica d'Austria (1)

    (Rinvio pregiudiziale - Irricevibilità)

    (2004/C 118/58)

    Lingua di procedura: il tedesco

    Nella causa C-229/03, avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien (Austria), nella causa dinanzi ad esso pendente tra Monika Herbstrith e la Repubblica d'Austria, domanda vertente, da un lato, sull'effetto diretto della «parità di trattamento tra uomini e donne prevista dal diritto comunitario nel settore del lavoro, in particolare [della] direttiva 76/207/CEE del Consiglio»9 febbraio 1976 relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro (GU L 39, pag. 40), ovvero sui presupposti della responsabilità di uno Stato membro per il risarcimento dei danni cagionati a privati per violazioni del diritto comunitario e, d'altro lato, sulla «regola sull'onere della prova contenuta all'art. 4 della direttiva 97/80 del Consiglio»15 dicembre 1997, riguardante l'onere della prova nei casi di discriminazione basata sul sesso (GU 1998, L 14, pag. 6), la Corte (terza Sezione), composta dal sig. A. Rosas, presidente di sezione, dal sig. R. Schintgen (relatore) e dalla sig.ra N. Colneric, giudici, avvocato generale: sig.ra J. Kokott, cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato il 1o aprile 2004 un'ordinanza del seguente tenore:

    La domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien con ordinanza 7 aprile 2003 è irricevibile.


    (1)  GU C 47 del 21.2.2004


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