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Document C2004/118/52

Ordinanza della Corte (Grande Sezione) 12 marzo 2004 nella causa C-54/03 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien): Austroplant-Arzneimittel GmbH contro Repubblica d'Austria (Rinvio pregiudiziale — Art. 104, n. 5, del regolamento di procedura — Domanda di chiarimenti al giudice nazionale — Irricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale)

GU C 118 del 30.4.2004, p. 29–29 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

30.4.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 118/29


ORDINANZA DELLA CORTE

(Grande Sezione)

12 marzo 2004

nella causa C-54/03 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien): Austroplant-Arzneimittel GmbH contro Repubblica d'Austria (1)

(Rinvio pregiudiziale - Art. 104, n. 5, del regolamento di procedura - Domanda di chiarimenti al giudice nazionale - Irricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale)

(2004/C 118/52)

Lingua di procedura: il tedesco

Nella causa C-54/03, avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien (Austria), nella causa dinanzi ad esso pendente tra la Austroplant-Arzneimittel GmbH e la Repubblica d'Austria, domanda vertente sull'interpretazione della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/105/CEE, riguardante la trasparenza delle misure che regolano la fissazione dei prezzi delle specialità per uso umano e la loro inclusione nei regimi nazionali di assicurazione malattia (GU 1989, L 40, pag. 8), la Corte (grande Sezione), composta dai sigg. V. Skouris, presidente, P. Jann, C.W.A. Timmermanns, C. Gulmann, J.N. Cunha Rodrigues e A. Rosas, presidenti di sezione, dal sig. R. Schintgen, dalle sig.re F. Macken e N. Colneric, dal sig. S. von Bahr e dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta (relatore), giudici, ha pronunciato il 12 marzo 2004 un'ordinanza del seguente tenore:

La domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien con ordinanza 29 gennaio 2003 è manifestamente irricevibile.


(1)  GU C 112 del 10.5.2003


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