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Document C2004/118/30

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 29 aprile 2004 nelle cause riunite C-482/01 e C-493/01 (domande di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Stuttgart): Georgios Orfanopoulos e a. contro Land Baden- Württemberg e Raffaele Oliveri contro Land Baden-Württemberg («Libera circolazione delle persone — Ordine pubblico — Direttiva 64/221/CEE — Decisione di allontanamento motivata da violazioni della legge penale — Presa in considerazione della durata del soggiorno e delle condizioni personali — Diritti fondamentali — Tutela della vita familiare — Presa in considerazione delle circostanze sopravvenute tra l'ultima decisione dell'autorità amministrativa e l'esame, da parte di un giudice amministrativo, della legittimità di tale decisione — Diritto dell'interessato ad avvalersi delle valutazioni di opportunità dinanzi a un'autorità chiamata a fornire un parere»)

GU C 118 del 30.4.2004, p. 17–17 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

30.4.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 118/17


SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

29 aprile 2004

nelle cause riunite C-482/01 e C-493/01 (domande di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Stuttgart): Georgios Orfanopoulos e a. contro Land Baden- Württemberg e Raffaele Oliveri contro Land Baden-Württemberg (1)

(«Libera circolazione delle persone - Ordine pubblico - Direttiva 64/221/CEE - Decisione di allontanamento motivata da violazioni della legge penale - Presa in considerazione della durata del soggiorno e delle condizioni personali - Diritti fondamentali - Tutela della vita familiare - Presa in considerazione delle circostanze sopravvenute tra l'ultima decisione dell'autorità amministrativa e l'esame, da parte di un giudice amministrativo, della legittimità di tale decisione - Diritto dell'interessato ad avvalersi delle valutazioni di opportunità dinanzi a un'autorità chiamata a fornire un parere»)

(2004/C 118/30)

Lingua processuale: il tedesco

Nelle cause riunite C-482/01 e C-493/01, avente ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal Verwaltungsgericht Stuttgart, nella causa dinanzi ad esso pendente tra Georgios Orfanopoulos, Natascha Orfanopoulos, Melina Orfanopoulos, Sofia Orfanopoulos eLand Baden- Württemberg (C-482/01), e tra Raffaele Oliveri e Land Baden-Württemberg (C-493/01), domande vertenti sull'interpretazione degli artt. 39, n. 3, CE e 9, n. 1, della direttiva del consiglio 25 febbraio 1964, 64/221/CEE, per il coordinamento dei provvedimenti speciali riguardanti il trasferimento e il soggiorno degli stranieri, giustificati da motivi d'ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica (GU 1964, 56, pag. 850) (causa C482/01), e degli artt. 39 CE e 3 della stessa direttiva (causa C-493/01), la Corte (Quinta Sezione), composta dal sig. A. Rosas (relatore), facente funzione di presidente della Quinta Sezione, dai sigg. A. La Pergola e S. von Bahr, giudici, avvocato generale: sig.ra C. Stix-Hackl, cancelliere: sig.ra M.-F. Contet, amministratore principale, ha pronunciato, il 29 aprile 2004, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)

Spetta al giudice del rinvio accertare di quali disposizioni del diritto comunitario, oltre l'art. 18, n. 1, CE, un cittadino di un altro Stato membro come il sig. Oliveri può avvalersi, ove occorra, alla luce delle circostanze della controversia che ha dato luogo alla causa C 493/01. A tale proposito, spetta in particolare a tale giudice verificare se l'interessato rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 39 CE, come lavoratore o come altra persona che può beneficiare, in forza delle disposizioni del diritto derivato adottate per l'attuazione di tale articolo, della libera circolazione, oppure se può avvalersi di altre disposizioni del diritto comunitario, quali la direttiva del Consiglio 28 giugno 1990, 90/364/CEE, relativa al diritto di soggiorno, o l'art. 49 CE che si applica in particolare ai destinatari di servizi.

2)

L'art. 3 della direttiva del Consiglio 25 febbraio 1964, 64/221/CEE, per il coordinamento dei provvedimenti speciali riguardanti il trasferimento e il soggiorno degli stranieri, giustificati da motivi d'ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica, contrasta con una normativa nazionale che impone alle autorità nazionali di espellere dal territorio cittadini di altri Stati membri i quali, per aver commesso un reato doloso previsto dalla legge sugli stupefacenti, siano stati condannati ad una pena restrittiva della libertà personale per minorenni di almeno due anni, purché all'esecuzione della pena non sia stata applicata la sospensione condizionale.

3)

L'art. 3 della direttiva 64/221 osta a una pratica nazionale secondo la quale, nell'esaminare la legittimità dell'espulsione di un cittadino di un altro Stato membro, il giudice nazionale non debba prendere in considerazione elementi di fatto successivi all'ultimo provvedimento dell'autorità competente comportanti il venir meno o una rilevante attenuazione della minaccia attuale che il comportamento del soggetto interessato costituirebbe per l'ordine pubblico. Ciò avviene soprattutto qualora tra la data del provvedimento di espulsione, da un lato, e quella della sua valutazione da parte del giudice competente, dall'altro, sia trascorso molto tempo.

4)

Gli artt. 39 CE e 3 della direttiva 64/221 ostano a una legislazione nazionale o a una pratica nazionale secondo la quale un cittadino di un altro Stato membro che è stato condannato ad una determinata pena per reati specifici, viene espulso dal territorio, nonostante la presa in considerazione delle circostanze familiari, basandosi sulla presunzione che costui debba essere espulso, senza tener adeguatamente conto del suo comportamento personale né del pericolo che esso costituisce per l'ordine pubblico.

5)

L'art. 39 CE e la direttiva 64/221 non ostano all'espulsione di un cittadino di uno Stato membro che è stato condannato a una determinata pena per reati specifici e che, da un lato, costituisce una minaccia attuale per l'ordine pubblico, e, dall'altro, ha soggiornato per molti anni nello Stato membro ospitante e può far valere circostanze familiari contro la detta espulsione, purché la valutazione effettuata dall'autorità nazionale, caso per caso, di dove si situi il giusto equilibrio tra gli interessi legittimi presenti avvenga nel rispetto dei principi generali del diritto comunitario e, in particolare, tenendo debitamente conto del rispetto dei diritti fondamentali, come la tutela della vita familiare.

6)

L'art. 9, n. 1, della direttiva 64/221 osta a una disposizione di uno Stato membro che non prevede né procedimenti di opposizione né ricorsi, - in cui abbia luogo anche un esame di opportunità -, contro una decisione d'espulsione di un cittadino di un altro Stato membro adottata da un'autorità amministrativa, qualora non venga istituita un'apposita autorità indipendente da tale amministrazione. Spetta al giudice nazionale verificare se i giudici come i Verwaltungsgerichte sono in grado di esaminare l'opportunità dei provvedimenti di espulsione.


(1)  GU C 56 del 2.3.2002.


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