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Document C2004/118/24

    Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 29 aprile 2004 nel procedimento C-387/01 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof): Harald Weigel e Ingrid Weigel contro Finanzlandesdirektion für Vorarlberg («Libera circolazione dei lavoratori — Importazione di autoveicolo — Imposta sul consumo normale di carburante (“Normverbrauchsabgabe”) — Dazi doganali e tasse equivalenti — Imposizioni fiscali discriminatorie — Sesta direttiva IVA — Imposta sulla cifra d'affari»)

    GU C 118 del 30.4.2004, p. 13–14 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    30.4.2004   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 118/13


    SENTENZA DELLA CORTE

    (Sesta Sezione)

    29 aprile 2004

    nel procedimento C-387/01 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof): Harald Weigel e Ingrid Weigel contro Finanzlandesdirektion für Vorarlberg (1)

    («Libera circolazione dei lavoratori - Importazione di autoveicolo - Imposta sul consumo normale di carburante (“Normverbrauchsabgabe”) - Dazi doganali e tasse equivalenti - Imposizioni fiscali discriminatorie - Sesta direttiva IVA - Imposta sulla cifra d'affari»)

    (2004/C 118/24)

    Lingua processuale: il tedesco

    Nel procedimento C-387/01, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal Verwaltungsgerichtshof (Austria), nella causa dinanzi ad esso pendente tra Harald Weigel, Ingrid Weigel e Finanzlandesdirektion für Vorarlberg, domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 12 CE, 23 CE, 25 CE, 39 CE e 90 CE, nonché della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative all'imposta sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1), nella versione risultante dalla direttiva del Consiglio 16 dicembre 1991, 91/680/CEE, che completa il sistema comune di imposta sul valore aggiunto e modifica, in vista della soppressione delle frontiere fiscali, la direttiva 77/388/CEE (GU L 376, pag. 1), la Corte (Sesta Sezione), composta dal sig. V. Skouris, facente funzione di presidente della sesta sezione, dai sigg. C. Gulmann, J.-P. Puissochet e R. Schintgen, e dalla sig.ra N. Colneric (relatore), giudici; avvocato generale: sig. A Tizzano; cancelliere: sig.ra M.-F. Contet, amministratore principale, ha pronunciato, il 29 aprile 2004, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

    1)

    Gli artt. 39 CE e 12 CE non ostano a che un privato proveniente da uno Stato membro, che si stabilisca in un altro Stato membro a seguito del cambiamento del suo luogo di lavoro e che, in tale contesto, importi la propria autovettura in quest'ultimo Stato, venga assoggettato ad un'imposta sul consumo quale la «Normverbrauchsabgabe» di base oggetto della causa principale.

    2)

    Un'imposta sul consumo quale la «Normverbrauchsabgabe» di base oggetto della causa principale costituisce un'imposizione interna la cui compatibilità con il diritto comunitario deve essere esaminata non con riguardo agli artt. 23 CE e 25 CE, bensì all'art. 90 CE.

    3)

    L'art. 90 CE deve essere interpretato nel senso che non osta ad un'imposta sul consumo quale la «Normverbrauchsabgabe» di base oggetto della causa principale qualora l'entità dell'imposta medesima rifletta con precisione il deprezzamento effettivo degli autoveicoli usati importati da un privato e permetta di conseguire l'obiettivo di una tassazione dei veicoli medesimi che non sia in nessun caso superiore all'importo dell'imposta residuale incorporato nel valore degli autoveicoli usati equivalenti già immatricolati nel territorio nazionale.

    4)

    L'art. 90 CE deve essere interpretato nel senso che osta alla riscossione, in caso di importazione da parte di un privato di un autoveicolo usato proveniente da un altro Stato membro, di un'addizionale del 20 % di un'imposta che presenti le caratteristiche della «Normverbrauchsabgabe» di base oggetto della causa principale.


    (1)  GU C 369 del 22.12.2001.


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