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Document C2004/094/28

    Ordinanza della Corte (Seconda Sezione) 5 febbraio 2004 nel procedimento C-357/02 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal Administrativo): Fazenda Pública contro SONAE Distribuição SGPS SA.

    GU C 94 del 17.4.2004, p. 14–14 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    17.4.2004   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 94/14


    ORDINANZA DELLA CORTE

    (Seconda Sezione)

    5 febbraio 2004

    nel procedimento C-357/02 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal Administrativo): Fazenda Pública contro SONAE Distribuição SGPS SA (1).

    (Art. 104, n. 3, del regolamento di procedura - Direttiva 69/335/CEE - Imposte indirette che gravano sulle raccolte di capitali - Imposta sul trasferimento di azioni operato fuori borsa)

    (2004/C 94/28)

    Lingua processuale: il portoghese

    Nel procedimento C-357/02, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal Supremo Tribunal Administrativo (Portogallo) nella causa dinanzi ad esso pendente tra Fazenda Pública e SONAE Distribuição SGPS SA, domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 11 e 12 della direttiva del Consiglio 17 luglio 1969, 69/335/CEE, relativa alle imposte indirette che gravano sulle raccolte di capitali (GU L 249, pag. 25), come modificata dalla direttiva del Consiglio 10 giugno 1985, 85/303/CEE (GU L 156, pag. 23), la Corte (Seconda Sezione), composta dal sig. V. Skouris, facente funzione di presidente della Seconda Sezione, dal sig. R. Schintgen (relatore) e dalla sig.ra N. Colneric, giudici, avvocato generale: sig. A. Tizzano, cancelliere: sig. R. Grass, ha emesso, il 5 febbraio 2004, un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

    Gli artt. 11 e 12 della direttiva del Consiglio 17 luglio 1969, 69/335/CEE, relativa alle imposte indirette che gravano sulle raccolte di capitali, come modificata dalla direttiva del Consiglio 10 giugno 1985, 85/303/CEE, devono essere interpretati nel senso che ostano alla riscossione di un'imposta sul trasferimento fuori borsa di azioni il cui importo aumenti direttamente e senza limiti in proporzione all'importo della transazione.


    (1)  GU C 289 del 23.11.2002.


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