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Document C2004/094/140

Ricorso del sig. Faraj Hassan contro il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione delle Comunità europee, proposto il 12 febbraio 2004.

GU C 94 del 17.4.2004, p. 52–52 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

17.4.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 94/52


Ricorso del sig. Faraj Hassan contro il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione delle Comunità europee, proposto il 12 febbraio 2004.

(Causa T-49/04)

(2004/C 94/140)

Lingua processuale: l'inglese

Il 12 febbraio 2004 il sig. Faraj Hassan, residente in Londra (Regno Unito), rappresentato dal sig. E. Grieves, barrister, e dal sig. H. Miller, solicitor, ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare il regolamento (CE) del Consiglio 27 maggio 2002, n. 881, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 20 novembre 2003, n. 2049, e/o il regolamento (CE) della Commissione, n. 2049/2003 interamente o nei limiti di quanto richiesto dal ricorrente;

in alternativa, dichiarare i detti regolamenti inapplicabili al ricorrente; e

condannare il Consiglio alle spese sostenute dal ricorrente nel presente procedimento;

condannare il Consiglio al risarcimento dei danni.

Motivi e principali argomenti:

Il regolamento n. 881/2002 (1) dispone il congelamento dei capitali e delle risorse finanziarie delle persone elencate nel suo Allegato I. L'art. 7, n. 1, di tale regolamento autorizza la Commissione a emendare o integrare l'allegato I sulla base delle conclusioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o del comitato per le sanzioni. Nel novembre 2003 il comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha incluso il ricorrente nell'elenco come persona alla quale possono essere congelati i capitali e le disponibilità finanziarie. Con il regolamento n. 2049/2003 (2) (GU L 303, pag. 20) la Commissione ha emendato l'allegato I del regolamento n. 881/2002, aggiungendovi il nome del ricorrente.

Il ricorrente contesta tali provvedimenti adducendo la violazione dei suoi diritti fondamentali. Egli afferma che l'effetto delle misure controverse è di impedirgli il pacifico godimento delle sue proprietà nonché la sua vita privata e familiare, in contrasto con l'art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e con l'art. 1 del primo protocollo della detta Convenzione. Il ricorrente afferma inoltre che le convenute hanno completamente omesso, sia prima che dopo l'adozione della decisione, di sentirlo e di fornirgli mezzi idonei per replicare alle affermazioni di fatto su cui ci si è basati. A parere del ricorrente, ciò rappresenterebbe una violazione degli artt. 6 e 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo. Infine, il ricorrente fa valere che le misure contestate violano il principio di proporzionalità.


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 27 maggio 2002, n. 881, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 che vieta l'esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell'Afghanistan (GU L 139, pag. 9).

(2)  Regolamento (CE) della Commissione 20 novembre 2003, n. 2049, recante venticinquesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio.


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