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Document C2004/094/121
Order of the President of the Court of First Instance of 21 January 2004 in Case T-245/03 R Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) and Others v Commission of the European Communities
Ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado 21 gennaio 2004 nella causa T-245/03 R, Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) contro Commissione delle Comunità europee
Ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado 21 gennaio 2004 nella causa T-245/03 R, Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) contro Commissione delle Comunità europee
GU C 94 del 17.4.2004, p. 42–43
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
17.4.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 94/42 |
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
21 gennaio 2004
nella causa T-245/03 R, Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) contro Commissione delle Comunità europee
(Procedimento sommario - Concorrenza - Pagamento di ammenda - Garanzia bancaria - Fumus boni juris - Urgenza - Ponderazione degli interessi - Sospensione parziale e con)
(2004/C 94/121)
Lingua processuale: il francese
Nella causa T-245/03 R, Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles FNSEA), con sede in Parigi (Francia), Fédération nationale bovine (FNB), con sede in Parigi, Fédération nationale des producteurs de lait (FNLP), con sede in Parigi, Jeunes agriculteurs (JA), con sede in Parigi, rappresentati dagli avv.ti B. Néouze e V. Ledoux, avocats, con domicilio eletto in Lussemburgo, s ostenuti dalla Repubblica francese (agenti: sigg. G. de Bergues e F. Million), contro Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. P. Oliver e A. Bouquet), avente ad oggetto una domanda mirante alla dispensa totale o parziale dall'obbligo di costituire una garanzia bancaria per evitare la riscossione delle ammende inflitte con la decisione della Commisisone 2 aprile 2003/600/CEE relativa ad una procedura di applicazione dell'art. 81 del Trattato CE (caso COMP/C.38.279/F3 – Carni bovine francesi) (GU L 209, pag. 12), il presidente del Tribunale ha emesso, il 21 gennaio 2004, un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:
1) |
È sospeso l'obbligo per la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles di costituire a favore della Commissione una garanzia bancaria per evitare la riscossione immediata dell'ammenda che le è stata inflitta dall'art. 3 della decisione 2 aprile 2003, 2003/600/CEE relativa ad una procedura di applicazione dell'art. 81 del Trattato CE (caso COMP/C.38.279/F3 – Carni bovine francesi), alle seguenti condizioni:
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2) |
È sospeso l'obbligo per la Fédération nationale bovine di costituire a favore della Commissione una garanzia bancaria per evitare la riscossione immediata dell'ammenda che le è stata inflitta dall'art. 3 della decisione 2003/600 alle condizioni seguenti:
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3) |
È sospeso l'obbligo per i Jeunes agriculteurs di costituire a favore della Commissione una garanzia bancaria per evitare la riscossione immediata dell'ammenda che è stata loro inflitta dall'art. 3 della decisione 2003/600 alle condizioni seguenti:
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4) |
La sospensione concessa ai punti 2 e 3 del dispositivo della presente ordinanza cesserà di produrre i suoi effetti se i richiedenti non comunicano alla Commissione, entro sei settimane a decorrere dalla notifica della presente ordinanza, i conti annuali della Fédération nationale bovine e dei Jeunes agriculteurs relativi all'esercizio 2001 e 2002, verificati e certificati da uno studio di revisori contabili di reputazione internazionale. |
5) |
Fino a che le garanzie bancarie comprendenti gli interessi siano costituite, i richiedenti comunicheranno alla Commissione:
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6) |
Le spese sono riservate. |