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Document C2004/094/121

    Ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado 21 gennaio 2004 nella causa T-245/03 R, Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) contro Commissione delle Comunità europee

    GU C 94 del 17.4.2004, p. 42–43 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    17.4.2004   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 94/42


    ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

    21 gennaio 2004

    nella causa T-245/03 R, Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) contro Commissione delle Comunità europee

    (Procedimento sommario - Concorrenza - Pagamento di ammenda - Garanzia bancaria - Fumus boni juris - Urgenza - Ponderazione degli interessi - Sospensione parziale e con)

    (2004/C 94/121)

    Lingua processuale: il francese

    Nella causa T-245/03 R, Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles FNSEA), con sede in Parigi (Francia), Fédération nationale bovine (FNB), con sede in Parigi, Fédération nationale des producteurs de lait (FNLP), con sede in Parigi, Jeunes agriculteurs (JA), con sede in Parigi, rappresentati dagli avv.ti B. Néouze e V. Ledoux, avocats, con domicilio eletto in Lussemburgo, s ostenuti dalla Repubblica francese (agenti: sigg. G. de Bergues e F. Million), contro Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. P. Oliver e A. Bouquet), avente ad oggetto una domanda mirante alla dispensa totale o parziale dall'obbligo di costituire una garanzia bancaria per evitare la riscossione delle ammende inflitte con la decisione della Commisisone 2 aprile 2003/600/CEE relativa ad una procedura di applicazione dell'art. 81 del Trattato CE (caso COMP/C.38.279/F3 – Carni bovine francesi) (GU L 209, pag. 12), il presidente del Tribunale ha emesso, il 21 gennaio 2004, un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

    1)

    È sospeso l'obbligo per la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles di costituire a favore della Commissione una garanzia bancaria per evitare la riscossione immediata dell'ammenda che le è stata inflitta dall'art. 3 della decisione 2 aprile 2003, 2003/600/CEE relativa ad una procedura di applicazione dell'art. 81 del Trattato CE (caso COMP/C.38.279/F3 – Carni bovine francesi), alle seguenti condizioni:

    a)

    entro tre mesi a decorrere dalla notifica della presente ordinanza, la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles verserà EUR 1,5 milioni alla Commissione e costituirà a favore di quest'ultima una garanzia fino a EUR 1,7 milioni o, in alternativa, la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles costituirà a favore della Commissione una garanzia bancaria fino a EUR 3,2 milioni;

    b)

    entro cinque mesi a decorrere dalla notifica della presente ordinanza, la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles verserà alla Commissione il saldo dell''ammenda ancora dovuto, oltre agli interessi, oppure costituirà una garanzia bancaria fino a questo importo.

    2)

    È sospeso l'obbligo per la Fédération nationale bovine di costituire a favore della Commissione una garanzia bancaria per evitare la riscossione immediata dell'ammenda che le è stata inflitta dall'art. 3 della decisione 2003/600 alle condizioni seguenti:

    a)

    entro tre mesi a decorrere dalla notifica della presente ordinanza, la Fédération nationale bovine verserà EUR 200 000 alla Commissione e costituirà a favore di ques'ultima una garanzia fino a EUR 670 000 o, in alternativa, la Fédération nationale bovine costituirà a favore della Commissione una garanzia bancaria fino a EUR 870 000;

    b)

    entro cinque mesi a decorrere dalla notifica della presente ordinanza, la Fédération nationale bovine verserà alla Commissione il saldo dell'ammenda ancora dovuto, oltre agli interessi, oppure, costituirà una garanzia bancaria fino a questo importo.

    3)

    È sospeso l'obbligo per i Jeunes agriculteurs di costituire a favore della Commissione una garanzia bancaria per evitare la riscossione immediata dell'ammenda che è stata loro inflitta dall'art. 3 della decisione 2003/600 alle condizioni seguenti:

    a)

    entro tre settimane a decorrere dalla notifica della presente ordinanza i Jeunes agriculterurs verseranno alla Commissione EUR 15 000 o, in alternativa, costituiranno a favore di quest'ultima una garanzia fino a questo importo;

    b)

    entro cinque mesi a decorrere dalla notifica della presente ordinanza, i Jeunes agriculteurs verseranno alla Commissione il saldo dell'ammenda ancora dovuto, oltre agli interessi, oppure costituiranno una garanzia bancaria fino a questo importo.

    4)

    La sospensione concessa ai punti 2 e 3 del dispositivo della presente ordinanza cesserà di produrre i suoi effetti se i richiedenti non comunicano alla Commissione, entro sei settimane a decorrere dalla notifica della presente ordinanza, i conti annuali della Fédération nationale bovine e dei Jeunes agriculteurs relativi all'esercizio 2001 e 2002, verificati e certificati da uno studio di revisori contabili di reputazione internazionale.

    5)

    Fino a che le garanzie bancarie comprendenti gli interessi siano costituite, i richiedenti comunicheranno alla Commissione:

    a)

    la base mensile, i dati principali relativi all'andamento della loro situazione economica e finanziaria, che saranno definiti dalla Commissione dal momento della notifica della presente ordinanza;

    b)

    qualunque decisione atta ad incidere sostanzialmente sulla loro posizione economica o volta a modificarne lo status giuridico, preliminarmente all'adozione della stessa.

    6)

    Le spese sono riservate.


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