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Document 92003E002163

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2163/03 di Joan Vallvé (ELDR) alla Commissione. Relazioni Unione europea — Iraq.

GU C 65E del 13.3.2004, p. 113–114 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

European Parliament's website

13.3.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 65/113


(2004/C 65 E/126)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2163/03

di Joan Vallvé (ELDR) alla Commissione

(30 giugno 2003)

Oggetto:   Relazioni Unione europea — Iraq

La Federazione catalana di calcio aveva previsto di giocare un'amichevole internazionale il 25 giugno a Barcellona tra Catalogna e Iraq. Il fine dell'incontro, secondo il Presidente della Federazione, era quello di contribuire a ricavare fondi per la ricostruzione di un paese, l'Iraq, devastato dalla guerra.

Stando ai mass-media, il Ministero spagnolo degli esteri non ha concesso il visto ai giocatori iracheni che dovevano disputare la partita a Barcellona.

Vorrei sapere se la Commissione europea pensa d'intervenire per scoprire i motivi che hanno spinto il governo spagnolo ad impedire che l'incontro di calcio Catalogna-Iraq avesse luogo, partita che avrebbe senz'altro contribuito a migliorare le relazioni e la comprensione tra cittadini europei e iracheni.

Risposta data dal sig. Vitorino a nome della Commissione

(3 settembre 2003)

La Commissione condivide la valutazione positiva dell'onorevole parlamentare quanto alla riunione sportiva amichevole in questione ed ai suoi obiettivi.

La Commissione desidera tuttavia ricordare che le decisioni riguardanti l'entrata di cittadini di paesi terzi sul territorio degli Stati Schengen (1) sono di competenza delle amministrazioni nazionali interessate, che si pronunciano sulla base delle pertinenti disposizioni dell'acquis di Schengen.

Per poter essere ammessi sul territorio degli Stati Schengen in vista di un soggiorno non superiore a tre mesi, un cittadino deve soddisfare le condizioni d'entrata enunciate all'articolo 5 della convenzione d'applicazione Schengen (2). A questo titolo, il cittadino deve essere in possesso di un documento di viaggio valido, deve presentare se necessario i documenti che giustificano l'oggetto e le condizioni del soggiorno previsto, non dev'essere segnalato a fini di non ammissione, non dev'essere considerato in grado di compromettere l'ordine pubblico, la sicurezza nazionale o le relazioni internazionali di uno degli Stati Schengen. Per i cittadini di paesi terzi soggetti all'obbligo di visto ai sensi del regolamento (CE) n. 539/2001 (3), la verifica delle condizioni d'entrata è effettuata in primo luogo in fase d'istruzione della domanda di visto. La constatazione che l'una o l'altra delle condizioni d'entrata non è soddisfatta determina normalmente il rifiuto di rilascio del visto Schengen richiesto. In casi eccezionali, uno Stato Schengen può, se lo ritiene necessario, derogare a questo principio per ragioni umanitarie o d'interesse nazionale o a causa di obblighi internazionali. In questo caso, rilascia un visto la cui validità è limitata al suo territorio.

Quanto al caso di specie segnalato dall'onorevole parlamentare, la Commissione non dispone di informazioni sulle circostanze o i motivi all'origine di una decisione di rifiuto del visto agli sportivi iracheni. Tenuto conto del potere discrezionale di cui disponevano le autorità spagnole per deliberare, sulla base dell'acquis di Schengen, sulle domande di visto in questione, la Commissione è del parere che il dossier non richieda altre indagini o interventi da parte sua.


(1)  Tutti gli Stati membri, tranne l'Irlanda ed il Regno Unito, l'Islanda e la Norvegia.

(2)  GU L 239 del 22.9.2000.

(3)  Regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo, GU L 81 del 21.3.2001. l'Iraq figura nell'allegato I del regolamento che contiene l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono soggetti all'obbligo di visto.


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