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Document 92003E001262
WRITTEN QUESTION E-1262/03 by Camilo Nogueira Román (Verts/ALE) to the Council. Amendment of the international compensation and liability mechanism under the International Convention on Civil Liability.
INTERROGAZIONE SCRITTA E-1262/03 di Camilo Nogueira Román (Verts/ALE) al Consiglio. Modifica del regime internazionale di indennizzo e responsabilità nel quadro della Convenzione internazionale sulla responsabilità civile.
INTERROGAZIONE SCRITTA E-1262/03 di Camilo Nogueira Román (Verts/ALE) al Consiglio. Modifica del regime internazionale di indennizzo e responsabilità nel quadro della Convenzione internazionale sulla responsabilità civile.
GU C 280E del 21.11.2003, p. 122–123
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
INTERROGAZIONE SCRITTA E-1262/03 di Camilo Nogueira Román (Verts/ALE) al Consiglio. Modifica del regime internazionale di indennizzo e responsabilità nel quadro della Convenzione internazionale sulla responsabilità civile.
Gazzetta ufficiale n. 280 E del 21/11/2003 pag. 0122 - 0123
INTERROGAZIONE SCRITTA E-1262/03 di Camilo Nogueira Román (Verts/ALE) al Consiglio (3 aprile 2003) Oggetto: Modifica del regime internazionale di indennizzo e responsabilità nel quadro della Convenzione internazionale sulla responsabilità civile Nella Comunicazione della Commissione al Consiglio del 5 marzo 2003(1) sulle misure da prendere per far fronte alle conseguenze della catastrofe della Prestige, si constata che la Commissione ha proposto la modifica del regime internazionale di indennizzo e di responsabilità nel quadro della Convenzione internazionale sulla responsabilità civile, affinché i responsabili di episodi di contaminazione si assumano la propria responsabilità finanziaria. A che punto si trova questa iniziativa? Quali misure hanno adottato in questo senso gli Stati membri? (1) COM(2003) 105 def. Risposta (22 luglio 2003) Negli ultimi anni il Consiglio ha manifestato varie volte il sostegno a una eventuale revisione della convenzione sulla responsabilità (CLC) del 1992 che disciplina la responsabilità degli armatori per i danni derivanti da inquinamento da idrocarburi. Già nelle conclusioni sulla sicurezza dei trasporti marittimi del dicembre 2000 il Consiglio ha invitato gli Stati membri a prendere in considerazione eventuali modifiche di norme applicabili per rendere responsabili altre parti diverse dagli armatori nonché introdurre la responsabilità illimitata degli armatori nel caso di violazione grave deliberata degli obblighi di sicurezza. Allo stesso modo nell'approccio comune assunto nel giugno 2001 in vista dei negoziati nel quadro del Fondo internazionale per l'indennizzo dei danni derivanti da inquinamento da idrocarburi che cita l'istituzione di un fondo supplementare per l'indennizzo dei danni da inquinamento da idrocarburi per le vittime di detto inquinamento, il Consiglio ha ammesso la necessità di un ampio esame dei problemi di responsabilità e indennizzo ad opera delle parti interessate per indennizzare i danni derivanti da inquinamento da idrocarburi e ha dichiarato che gli Stati membri dovrebbero sostenere la revisione del regime del 1992 e parteciparvi attivamente. Più recentemente il Consiglio europeo di Bruxelles del 21 marzo 2003 ha proclamato specificamente la necessità di un aumento della responsabilità degli operatori dei trasporti marittimi mediante l'emendamento delle disposizioni della convenzione sulla responsabilità civile. Infine il Consiglio Trasporti, telecomunicazioni e energia del 27 marzo 2003 ha sottolineato l'importanza che riveste in questo quadro il principio chi inquina paga. Consapevoli di questo stato di cose gli Stati membri partecipano attivamente alla revisione del presente regime di indennizzo e responsabilità, in particolare nel Gruppo istituito a questo scopo dall'assemblea del Fondo internazionale di indennizzo dell'aprile 2000. Tuttavia non è stato fissato nessun termine per l'adozione di eventuali modifiche. In occasione della riunione del Gruppo che avrà luogo nel febbraio 2003 due Stati membri e la Commissione europea hanno presentato una proposta di modifica dell'attuale regime di responsabilità introducendovi la possibilità di far saltare la soglia alla quale l'armatore perde il diritto a limitare la propria responsabilità nei casi in cui sia stata individuata un'effettiva colpa da parte sua e a addossare la responsabilità ad altri. In un secondo documento uno Stato membro ha raccomandato la revisione della Convenzione sulla responsabilità civile in base a un approccio su due fronti consistente nel tornare a un rigoroso trasferimento di responsabilità ad altri che non siano l'armatore registrato e a un aumento degli obblighi finanziari dell'armatore relativamente al finanziamento del proposto fondo supplementare per l'indennizzo dei danni derivanti da inquinamento da idrocarburi. Queste proposte entreranno a far parte del futuro dibattito in seno al gruppo. La prossima riunione è prevista per l'ottobre 2003.