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Document 92002E003616

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3616/02 di Erik Meijer (GUE/NGL) alla Commissione. Minacce che gravano sulle partenze regolari e sicure delle navi su rotte marittime fisse a seguito del divieto di concludere accordi in materia di prezzi e di concedere sconti segreti.

GU C 280E del 21.11.2003, p. 22–24 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

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92002E3616

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3616/02 di Erik Meijer (GUE/NGL) alla Commissione. Minacce che gravano sulle partenze regolari e sicure delle navi su rotte marittime fisse a seguito del divieto di concludere accordi in materia di prezzi e di concedere sconti segreti.

Gazzetta ufficiale n. 280 E del 21/11/2003 pag. 0022 - 0024


INTERROGAZIONE SCRITTA E-3616/02

di Erik Meijer (GUE/NGL) alla Commissione

(16 dicembre 2002)

Oggetto: Minacce che gravano sulle partenze regolari e sicure delle navi su rotte marittime fisse a seguito del divieto di concludere accordi in materia di prezzi e di concedere sconti segreti

1. Intende la Commissione porre fine alle Conferenze sulla navigazione marittima, istituite alla fine del XIX secolo, che hanno consentito le partenze regolari delle navi su rotte fisse a un prezzo stabilito e che ancora nel 1986 erano state espressamente escluse dal campo di applicazione del divieto di concludere accordi in materia di prezzi all'interno dell'Unione europea?

2. Intende la Commissione dare alle società di navigazione la possibilità di concedere sconti ai clienti fissi, senza che altri clienti debbano esserne a conoscenza?

3. Quali saranno le conseguenze di una riduzione dei prezzi sul mantenimento delle capacità di trasporto su talune rotte e in certi periodi, laddove a fronte di una libera concorrenza il trasporto merci non sarà più competitivo? Ritiene la Commissione che le navi interessate potranno continuare a navigare?

4. Ritiene la Commissione che una riduzione dei prezzi possa contribuire a mantenere in servizio navi obsolete e vetuste, che mettono gravemente in pericolo sia il proprio equipaggio che le altre navi, l'ambiente marino e le aree costiere in quanto è molto elevato il rischio di naufragio?

5. Intendono gli armatori rivalersi sul personale per la perdita delle loro entrate? Tali misure costituiscono un incentivo a ridurre la retribuzione e inasprire le condizioni di lavoro dei marittimi, favorendo l'immatricolazione delle navi sotto la bandiera di uno Stato che applica norme meno severe rispetto a quelle abitualmente in vigore negli Stati membri dell'UE?

6. Quali saranno le conseguenze della riduzione dei prezzi sullo spostamento dell'attuale carico di lavoro e l'afflusso di manodopera cinese a basso costo, attualmente sottoposta in massa, ma molto probabilmente in maniera insufficiente, a una formazione ad hoc?

7. Quali iniziative intende adottare la Commissione per garantire anche in futuro trasporti marittimi regolari coniugati a condizioni di lavoro accettabili e sufficientemente rispettosi della sicurezza dell'uomo e dell'ambiente?

Risposta data dal sig. Monti a nome della Commissione

(10 febbraio 2003)

1. La Commissione non ha presentato nessuna proposta intesa a modificare o a revocare l'esenzione per categoria comunitaria per la fissazione dei prezzi da parte delle conferenze marittime. La Commissione, comunque, sta per effettuare un riesame del regolamento (CEE) n. 4056/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, che determina le modalità di applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato ai trasporti marittimi(1), contenente l'esenzione per categoria. Tale prassi è perfettamente coerente con quella applicata dalla Commissione alle altre esenzioni per categoria (autoveicoli, assicurazione, ecc.). Come si può notare, la maggior parte dei regolamenti di esenzione per categoria prevedono un riesame ad intervalli regolari (solitamente 5 anni), per verificare che siano ancora soddisfatte le condizioni per la concessione dell'esenzione. La Commissione ritiene che questo sia il requisito minimo per conformarsi sia al principio della buona amministrazione, sia alle disposizioni in materia di concorrenza del trattato CE. Quindi, il fatto che non sia ancora stato intrapreso un riesame completo dell'esenzione per categoria delle conferenze marittime, dopo più di quindici anni dalla sua entrata in vigore e in circostanze in cui le condizioni di mercato sono cambiate in modo significativo, potrebbe essere motivo di preoccupazione.

2. La Commissione non è a conoscenza di una normativa comunitaria in vigore che vieti ai trasportatori marittimi di offrire sconti ai clienti regolari senza estenderli a tutti gli altri, e non ha intenzione di proporre una normativa di questo tipo.

3. In condizioni di libera concorrenza, l'abbassamento dei prezzi può causare l'uscita dal mercato dei trasportatori inefficienti con costi elevati. In questo modo i prezzi dovrebbero raggiungere in modo naturale un livello che rifletta il nuovo equilibrio tra la domanda e l'offerta ed i servizi verrebbero forniti ad un prezzo in linea con questo nuovo equilibrio.

4. Finché ci sarà domanda per un servizio di alta qualità, esisterà sempre un'offerta che risponda a tale domanda. I clienti che richiedono il trasporto marittimo di contenitori solitamente si aspettano un servizio di alta qualità e sarebbero, quindi, poco inclini a spedire la loro merce su una nave obsoleta e vetusta.

5. Si deve tenere a mente che gli attuali prezzi del nolo marittimo (storicamente bassi) sono la conseguenza di un'offerta superiore alla domanda. L'unica soluzione per questa situazione è che si riduca l'offerta o che cresca la domanda. La prima ipotesi si verificherebbe naturalmente se i trasportatori inefficienti uscissero dal mercato. Occorre anche ricordare che l'esenzione comunitaria attualmente in vigore per la fissazione dei prezzi da parte delle conferenze marittime favorisce tutti i membri delle conferenze che operano su rotte di linea da e verso la Comunità, indipendentemente dalla nazionalità. Tale provvedimento non è, quindi, mirato a proteggere l'industria comunitaria del trasporto marittimo di linea e i suoi dipendenti. Per quanto riguarda il problema specifico delle bandiere di comodo, numerosi Stati membri hanno messo in atto dei regimi fiscali che incentivano i trasportatori marittimi a registrare le proprie navi negli Stati membri in questione. Le informazioni pervenute alla Commissione confermano il relativo successo di questi programmi.

6. La domanda sottintende che il divieto della fissazione dei prezzi per il trasporto marittimo di linea porterebbe, inevitabilmente, ad un calo della qualità del servizio. Nella risposta alla domanda 4 è già stato chiarito che la Commissione non condivide tale punto di vista.

7. La Commissione non è a conoscenza di alcuna minaccia che pesi sui servizi di linea con condizioni di lavoro accettabili e livelli di sicurezza e ambientali idonei. A tale riguardo, la Commissione ricorda all'onorevole parlamentare l'esistenza di un'esenzione per categoria per i consorzi (regolamento (CE) n. 823/2000 della Commissione, del 19 aprile 2000, relativo all'applicazione dell'articolo 81,

paragrafo 3 del trattato a talune categorie di accordi, di decisioni e di pratiche concordate tra compagnie di trasporto marittimo di linea (consorzi))(2), che permette agli operatori regolari di dividere i costi di investimento e di collaborare per fornire servizi di linea, ma non consente loro di stabilire prezzi fissi.

(1) GU L 378 del 31.12.1986.

(2) GU L 100 del 20.4.2000.

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