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Document 92002E002641

    INTERROGAZIONE SCRITTA E-2641/02 di Daniel Hannan (PPE-DE) alla Commissione. Sanzioni dell'UE che danneggiano le imprese comunitarie.

    GU C 280E del 21.11.2003, p. 11–11 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    European Parliament's website

    92002E2641

    INTERROGAZIONE SCRITTA E-2641/02 di Daniel Hannan (PPE-DE) alla Commissione. Sanzioni dell'UE che danneggiano le imprese comunitarie.

    Gazzetta ufficiale n. 280 E del 21/11/2003 pag. 0011 - 0011


    INTERROGAZIONE SCRITTA E-2641/02

    di Daniel Hannan (PPE-DE) alla Commissione

    (20 settembre 2002)

    Oggetto: Sanzioni dell'UE che danneggiano le imprese comunitarie

    Nel collegio elettorale dell'interrogante opera un'impresa che importa mele dall'America al di fuori della stagione inglese. Tali prodotti sono ora soggetti a un dazio d'importazione del 100 % e l'impresa teme per la propria solidità e per il futuro dei suoi 70 dipendenti.

    Tale fatto sembra del tutto ingiusto e illogico. Le sanzioni pregiudicano gli interessi delle imprese comunitarie, l'occupazione nell'UE e le possibilità di scelta dei consumatori comunitari.

    La Commissione intende riesaminare la questione e cancellare le mele dall'elenco di merci soggette a sanzioni?

    Risposta data dal sig. Lamy a nome della Commissione

    (8 ottobre 2002)

    L'onorevole parlamentare è stato male informato. Attualmente le mele non sono soggette ad un dazio d'importazione del 100 %.

    In risposta alle misure di salvaguardia protezionistiche e incompatibili con le norme OMC adottate dall'America nel settore siderurgico, la Commissione è intervenuta per tutelare i diritti della Comunità nell'ambito degli accordi OMC ed ha presentato una proposta successivamente adottata dal Consiglio il 13 giugno 2002(1).

    Obiettivo di tale regolamento era indurre gli Stati Uniti a non applicare tariffe supplementari ai prodotti siderurgici di interesse per gli esportatori europei e a revocare le misure di salvaguardia non appena ciò fosse stato richiesto dall'OMC. Il mancato intervento da parte delle autorità statunitensi per limitare i danni che le suddette misure causerebbero nei confronti dell'industria siderurgica europea lederebbe gli interessi commerciali dell'Unione, con ripercussioni negative sull'occupazione.

    Il regolamento comprende due allegati. L'allegato II elenca i prodotti originari degli Stati Uniti sui quali verrebbe applicato un dazio tra l'8 e il 30 % qualora gli USA non dovessero abolire le misure di salvaguardia in seguito alla condanna da parte dell'OMC (prevista per l'anno prossimo).

    L'allegato I elenca i prodotti sui quali potrebbe essere istituito un dazio supplementare del 100 % prima di tale data. Tuttavia, l'effettiva applicazione di tale dazio supplementare richiederebbe una nuova decisione del Consiglio, conformemente a quanto previsto dall'articolo 3 del regolamento. La questione verrà affrontata dal Consiglio nella sessione di settembre 2002. Pertanto, sebbene le mele rosse figurino nell'allegato I, non è stato applicato nessun dazio supplementare né su di esse, né sugli altri prodotti.

    Infine, la Commissione riesaminerà tutti i prodotti inclusi negli elenchi prima di istituire eventuali altri dazi supplementari sulle importazioni dagli Stati Uniti al fine di tener conto dell'esclusione di taluni prodotti siderurgici dalle misure di salvaguardia statunitensi.

    (1) Regolamento (CE) n. 1031/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, che istituisce dazi doganali supplementari sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America; GU L 157 del 15.6.2002.

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