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Document 92002E002602

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2602/02 di Ilda Figueiredo (GUE/NGL) alla Commissione. Gli incendi forestali e la linea di bilancio B2-515.

GU C 110E del 8.5.2003, p. 72–73 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

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92002E2602

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2602/02 di Ilda Figueiredo (GUE/NGL) alla Commissione. Gli incendi forestali e la linea di bilancio B2-515.

Gazzetta ufficiale n. 110 E del 08/05/2003 pag. 0072 - 0073


INTERROGAZIONE SCRITTA E-2602/02

di Ilda Figueiredo (GUE/NGL) alla Commissione

(18 settembre 2002)

Oggetto: Gli incendi forestali e la linea di bilancio B2-515

Tutti gli anni, nei mesi estivi, gli incendi forestali sono un flagello che distrugge migliaia di ettari di boschi nella Comunità europea e in particolare in Portogallo. A livello europeo, il regolamento (CEE) n. 2158/92(1) relativo alla protezione dei boschi contro gli incendi e la linea di bilancio B2-515 Foreste erano un contributo comunitario visibile per appoggiare la lotta agli incendi forestali. Nel commento della linea di bilancio B2-515 sono stati iscritti dal Parlamento europeo gli obiettivi di finanziare le misure destinate alla prevenzione di incendi nelle regioni ad alto rischio (compresi i mezzi per lottare contro gli incendi), le misure di rimboschimento delle zone devastate dagli incendi, i progetti presentati dagli enti locali e la creazione del Centro europeo di prevenzione degli incendi forestali. Nel progetto preliminare di bilancio 2003, la Commissione europea prevede l'iscrizione di stanziamenti per la chiusura di questo programma comunitario. Tale intenzione contraddice la necessità di proteggere e valorizzare il patrimonio forestale esistente, tenendo conto della sua importanza socioeconomica e ambientale.

In questo contesto, chiedo le seguenti informazioni:

- Quali sono stati i progetti finanziati e la ripartizione degli stanziamenti della linea B2-515 negli ultimi 10 anni per Stato membro?

- Quale valutazione viene fatta dalla Commissione delle misure a carico della linea B2-515 e dell'applicazione del regolamento (CEE) n. 2158/92?

- Quali sono i motivi che consigliano di concludere il programma? Non ritiene la Commissione indispensabile il suo mantenimento? In caso contrario, quali misure comunitarie intende proporre per appoggiare la prevenzione e la lotta contro gli incendi forestali e le loro conseguenze?

(1) GU L 217 del 31.7.1992, pag. 3.

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(29 ottobre 2002)

Come osserva l'onorevole parlamentare, il regolamento (CEE) n. 2158/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, relativo alla protezione delle foreste contro gli incendi(1), ha istituito un'azione comunitaria di protezione delle foreste contro gli incendi nelle regioni a rischio degli Stati membri dell'Unione, site essenzialmente nelle zone meridionali. Per il suo carattere orizzontale, tale regolamento ha segnato visibilmente il contributo comunitario alla prevenzione di questo flagello.

Nel quadro della linea di bilancio B2-515, sono stati presentati, fra il 1992 e il 2002, 1 525 progetti e 18 programmi nazionali di protezione dei boschi contro gli incendi. 798 progetti e 18 programmi nazionali sono stati accettati per un totale di 123,6 milioni di euro.

La tabella in appresso indica la ripartizione degli stanziamenti concessi per Stato membro.

>SPAZIO PER TABELLA>

Tali progetti e programmi riguardano azioni di lotta contro le cause degli incendi dei boschi, campagne d'informazione (13 % del contributo accordato), infrastrutture di protezione (piste, fasce tagliafuoco, punti d'acqua) nonché operazioni di decespugliamento e di silvicoltura preventive (51 %), azioni di sorveglianza fissa e mobile e di formazione (31 %), studi dei rischi d'incendio (4 %) e l'attuazione di sistemi di banche dati sugli incendi forestali (1 %).

L'esatta valutazione dell'efficacia di un'azione di prevenzione è ovviamente una questione delicata, ma l'andamento degli indicatori osservato nell'arco di 10 anni evidenzia che, malgrado l'aumento del numero di incendi:

- la superficie complessiva colpita dagli incendi è in lieve diminuzione,

- ogni incendio ha percorso mediamente una superficie sempre più limitata,

- i tempi d'intervento degli strumenti di lotta sono mediamente diminuiti,

- la durata degli incendi è anch'essa diminuita.

Da una decina d'anni a questa parte si è quindi registrato un miglioramento delle azioni di protezione negli Stati membri e, di conseguenza, dell'efficacia dell'azione comunitaria che è stata complementare a quella degli Stati membri.

Per un'informazione particolareggiata in proposito, si inviano direttamente all'onorevole parlamentare ed al segretariato generale del Parlamento una copia della relazione della Commissione al Parlamento e al Consiglio sull'applicazione del regolamento (CEE) n. 2158/92, prevista all'articolo 10, paragrafo 3 del suddetto regolamento, ed una copia della relazione della Commissione al Parlamento e al Consiglio sull'applicazione del regolamento (CEE) n. 3528/86 del Consiglio, del 17 novembre 1986, relativo alla protezione delle foreste nella Comunità contro l'inquinamento atmosferico(2), le cui misure rientrano anch'esse nella linea B2-515.

In seguito ad un'azione giudiziaria avviata il 30 aprile 1997 dal Parlamento europeo e tenendo conto delle corrispondenti sentenze della Corte di giustizia del 25 febbraio 1999 nelle cause C-164/97 e C-165/97, la base giuridica del regolamento (CEE) n. 2158/92, come anche quella del regolamento (CEE) n. 3528/86, è stata cambiata. Entrambi i regolamenti, infatti, si fondano oggi sull'articolo 175 (Ambiente) del trattato CE anziché sull'articolo 37 (Agricoltura).

Ciò ha indotto la Commissione a interinare, il 12 dicembre 2001, un accordo fra le Direzioni generali dell'Agricoltura, delle Imprese e dell'Ambiente in merito agli orientamenti futuri di tali misure. L'accordo prevede che la responsabilità relativa ad alcune misure di protezione dei boschi, in particolare le misure intese a prevenire l'inquinamento atmosferico, sia trasferita alla Direzione generale dell'Ambiente.

Esso prevede altresì l'integrazione delle misure di protezione dei boschi contro gli incendi, alle quali l'onorevole parlamentare è particolarmente sensibile, nei programmi di sviluppo rurale (PSR).

In effetti, gli Stati membri possono presentare alla Commissione, secondo le modalità previste dai regolamenti concernenti lo sviluppo rurale, una modifica dei programmi di sviluppo rurale. Una volta inserite in piena regola in tali programmi, a partire dal 1o gennaio 2003 potranno essere cofinanziate le azioni relative alle misure di prevenzione degli incendi boschivi.

Gli elementi sopra esposti spiegano:

- da una parte, perché l'azione comunitaria di protezione delle foreste contro gli incendi istituita dal regolamento (CEE) n. 2158/92 sia ormai conclusa,

- ma anche, d'altra parte, in considerazione dell'efficacia delle misure di protezione e del fatto che la Commissione ritiene indispensabile il loro mantenimento, in che modo esse potranno essere incluse, a partire dal 1o gennaio 2003, nei programmi di sviluppo rurale.

(1) GU L 217 del 31.7.1992, regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 805/2002 del Parlamento e del Consiglio, del 15 aprile 2002 (GU L 132 del 17.5.2002).

(2) GU L 326 del 21.11.1986, regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 804/2002 del Parlamento e del Consiglio, del 15 aprile 2002 (GU L 132 del 17.5.2002).

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