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Document 92002E002498
WRITTEN QUESTION E-2498/02 by Richard Corbett (PSE) to the Commission. Baltic Corridor.
INTERROGAZIONE SCRITTA E-2498/02 di Richard Corbett (PSE) alla Commissione. Corridoio baltico.
INTERROGAZIONE SCRITTA E-2498/02 di Richard Corbett (PSE) alla Commissione. Corridoio baltico.
GU C 280E del 21.11.2003, p. 2–3
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
INTERROGAZIONE SCRITTA E-2498/02 di Richard Corbett (PSE) alla Commissione. Corridoio baltico.
Gazzetta ufficiale n. 280 E del 21/11/2003 pag. 0002 - 0003
INTERROGAZIONE SCRITTA E-2498/02 di Richard Corbett (PSE) alla Commissione (9 settembre 2002) Oggetto: Corridoio baltico Intende la Commissione aiutare il governo polacco a valutare opzioni alternative alla Via baltica in modo da evitare che questo itinerario attualmente preferito non abbia un impatto potenzialmente nocivo sul parco nazionale Biebzia e su altre zone chiave? Risposta data da Günter Verheugen a nome della Commissione (18 ottobre 2002) Quello di Biebrza in Polonia è indubbiamente un parco nazionale di grande valore che merita di essere protetto. Come già indicato nella risposta alla interrogazione scritta E-2476/02 della on. Lynne(1), la direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche(2) e la direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici(3) si applicheranno alla Polonia non appena diventerà Stato membro dell'Unione. Ciò significa che, al momento dell'adesione, la protezione prevista dall'articolo 6, paragrafi 2, 3 e 4, della direttiva 92/43/CEE si applicherà a tutti i luoghi inclusi nell'elenco dei siti definiti d'importanza comunitaria, nonché a tutti i luoghi considerati zone di protezione speciale ai sensi della direttiva 79/409/CEE. L'onorevole parlamentare sarà a conoscenza del fatto che da un punto di vista giuridico i paesi candidati non sono tenuti ad osservare completamente l'acquis prima della data di adesione. Tuttavia, sin dall'inizio dei negoziati di adesione, la Commissione ha insistito sulla necessità che tutti i nuovi investimenti infrastrutturali nei paesi candidati rispettino la normativa ambientale della Comunità. Di conseguenza, la Polonia sarebbe tenuta ad osservare le direttive sulla tutela dell'ambiente (92/43/CEE, 79/409/CEE) per tutti i suoi progetti in materia di infrastruttura di trasposto, inclusi quelli volti alla costruzione della Via Baltica. Ai sensi delle suddette direttive, il problema di eventuali tracciati alternativi si pone soltanto in particolari circostanze, ovvero se, nonostante una valutazione negativa delle conseguenze per il sito protetto, motivi imperativi di rilevante interesse pubblico giustificano l'esecuzione del progetto. La Commissione non è a conoscenza della fase in cui si trova attualmente il processo di programmazione dell'autostrada. Sulla questione intende contattare le autorità polacche per accertarsi che tutti i necessari requisiti ambientali siano stati osservati. A tale proposito, la Commissione richiama l'attenzione dell'onorevole parlamentare sulle risposte date alle interrogazioni scritte P-1648/02 dell'on. Huhne e E-1694/02 dell'on. Meijer(4), E-1968/02 dell'on. Davies(5) ed E-2284/02 degli on. Xarchakos e Dimitrakopoulos(6), in cui conferma che per la costruzione dell'autostrada attraverso le paludi della Polonia nordorientale non sono stati messi a disposizione né fondi PHARE, né fondi ISPA. Inoltre, un tale progetto non rientra nella programmazione di ISPA o PHARE, per cui le autorità polacche non hanno fatto alcuna richiesta di sostegno comunitario in tal senso. Se la Commissione dovesse ricevere una richiesta di questo tipo, esaminerebbe il progetto alla luce delle pertinenti norme ambientali comunitarie. (1) Vedasi pag. 1. (2) GU L 206 del 22.7.1992. (3) GU L 103 del 25.4.1979. (4) GU C 301 E del 5.12.2002, pag. 201. (5) GU C 309 E del 12.12.2002, pag. 181. (6) GU C 161 E del 10.7.2003, pag. 20.