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Document 92002E002072

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2072/02 di Doris Pack (PPE-DE) alla Commissione. Aiuti alle compagnie aeree tedesche.

GU C 52E del 6.3.2003, p. 127–128 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

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92002E2072

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2072/02 di Doris Pack (PPE-DE) alla Commissione. Aiuti alle compagnie aeree tedesche.

Gazzetta ufficiale n. 052 E del 06/03/2003 pag. 0127 - 0128


INTERROGAZIONE SCRITTA E-2072/02

di Doris Pack (PPE-DE) alla Commissione

(12 luglio 2002)

Oggetto: Aiuti alle compagnie aeree tedesche

Intende la Commissione approvare i pagamenti compensativi, rispettivamente gli indennizzi pari a 71 milioni di euro a favore delle compagnie aeree tedesche (70 milioni di euro a Lufthansa, 1 milione di euro alla BA tedesca), visti tra l'altro i vantaggi che ne deriverebbero per queste compagnie rispetto alle altre PMI?

Risposta data dalla sig.ra de Palacio a nome della Commissione

(3 settembre 2002)

La Commissione ha già autorizzato il 2 luglio 2002 il regime di compensazione delle compagnie aeree tedesche per le perdite causate dalla chiusura di alcune parti dello spazio aereo dall'11 al 14 settembre 2001. La Commissione conferma che tale regime prevede un importo massimo di 71 milioni di euro per indennizzi.

Tale decisione della Commissione è una logica conseguenza della sua comunicazione del 10 ottobre 2001 su Le ripercussioni degli attentati negli Stati Uniti sull'industria dei trasporti aerei(1). In tale comunicazione la Commissione aveva riconosciuto che al settore aereo potevano essere concessi in via eccezionale taluni tipi di aiuti, tra cui quelli relativi ai costi conseguenti alla chiusura di uno spazio aereo, destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali (secondo lo stesso formulato dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), del trattato CE).

Tuttavia, la Commissione aveva considerato che, per poter essere autorizzati, i regimi di aiuto d'urgenza dovevano soddisfare un certo numero di condizioni.

Il regime tedesco possiede tutti i requisiti prescritti, vale a dire:

- mira a compensare solo i costi dichiarati nel corso delle quattro giornate, in seguito a interruzioni del traffico decise dalle autorità nazionali;

- viene calcolato oggettivamente in relazione alla perdita di introiti corretta dai costi evitati o dai costi supplementari sopportati subita durante detto periodo;

- riguarda, in modo non discriminatorio, tutte le compagnie aeree tedesche.

(1) COM(2001) 574 def.

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