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Document 92002E001318

    INTERROGAZIONE SCRITTA P-1318/02 di Elly Plooij-van Gorsel (ELDR) alla Commissione. Boicottaggio di prodotti agricoli olandesi da parte della Cina nel quadro della guerra della carne.

    GU C 28E del 6.2.2003, p. 97–98 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

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    92002E1318

    INTERROGAZIONE SCRITTA P-1318/02 di Elly Plooij-van Gorsel (ELDR) alla Commissione. Boicottaggio di prodotti agricoli olandesi da parte della Cina nel quadro della guerra della carne.

    Gazzetta ufficiale n. 028 E del 06/02/2003 pag. 0097 - 0098


    INTERROGAZIONE SCRITTA P-1318/02

    di Elly Plooij-van Gorsel (ELDR) alla Commissione

    (29 aprile 2002)

    Oggetto: Boicottaggio di prodotti agricoli olandesi da parte della Cina nel quadro della guerra della carne

    Dal 19 aprile scorso la Cina ha messo in atto un boicottaggio dei prodotti agricoli olandesi come reazione alla distruzione nel porto di Rotterdam di undici container di carne di coniglio e di pesce cinesi, distruzione operata a motivo del fatto che tali prodotti contenevano cloramfenicolo, un antibiotico cancerogeno, in quantità molto superiori a quanto consentito dalle norme europee.

    È la Commissione a conoscenza del boicottaggio attuato dalla Cina nei confronti dei prodotti agricoli olandesi?

    Non ritiene la Commissione che le autorità olandesi abbiano agito correttamente distruggendo undici container di carne di coniglio e di pesce cinesi nel porto di Rotterdam, conformemente alla normativa europea?

    Il boicottaggio attuato dalla Cina è incompatibile con le norme dei GATT? In caso affermativo, quali iniziative intende adottare la Commissione al riguardo?

    Risposta data dal sig. Lamy in nome della Commissione

    (5 giugno 2002)

    La Commissione è a conoscenza delle misure recentemente adottate dalla Cina, incluso il divieto di importare prodotti di origine animale dai Paesi Bassi, ed anche della decisione delle autorità olandesi di distruggere alcune partite di merci provenienti dalla Cina.

    Non disponendo di informazioni dettagliate su ciascuna partita di merce distrutta nei Paesi Bassi, la Commissione non può commentare i casi specifici. Tuttavia, dopo l'agosto 2001, gli Stati membri hanno continuato a trovare cloramfenicolo, nitrofurani e altri residui di medicinali veterinari o contaminanti o sostanze proibite in alcuni prodotti di origine animale,

    in particolare crostacei, prodotti dell'acquacoltura, miele, budelli, pollame, ecc., importati da alcuni paesi dell'Asia sudorientale e in particolare dalla Cina. Affinché tutti gli Stati membri adottino gli stessi provvedimenti nei confronti delle merci contaminate, e sulla base della normativa comunitaria, la questione è stata discussa il 19 dicembre 2001 in sede di comitato veterinario permanente. Nel verbale del comitato si legge quanto segue:

    La Commissione e gli Stati membri concordano che, conformemente all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2377/70 del Consiglio(1), e a prescindere dal limite fissato, la presenza di cloramfenicolo negli alimenti di origine animale costituisce un rischio per la salute del consumatore. Pertanto, tutte le partite di merce per le quali i test chimici hanno confermato la presenza di questo antibiotico devono essere distrutte in applicazione dell'articolo 22, paragrafo 2 della direttiva 97/78/CE(2).

    Da questa dichiarazione si traggono tre conclusioni fondamentali:

    1. la Comunità non tollera la presenza di cloramfenicolo nei prodotti destinati all'alimentazione umana e animale, a causa della sua natura estremamente tossica, (la tolleranza zero è conforme alle norme internazionali (codex alimentarius) in materia),

    2. si procede alla distruzione della merce dopo aver effettuato un test di conferma e

    3. l'articolo 22, paragrafo 2 della direttiva 97/78/CE non prevede alternative alla confisca e alla distruzione quando è riscontrato un pericolo per la salute umana o animale.

    Supponendo che i Paesi Bassi abbiano agito conformemente a questa dichiarazione, o che l'autorità competente abbia avuto altri motivi per ritenere che la merce rappresentasse un pericolo per la salute umana, la decisione è conforme alle norme UE.

    La Commissione fa presente che, pur avendo continuato a trovare cloramfenicolo in un'elevata percentuale di casi, la Comunità ha consentito le importazioni di prodotti cinesi, vietandole per un periodo non superiore a cinque mesi, fino a quando i risultati di un'ispezione comunitaria non hanno rivelato gravi problemi di fondo nel sistema cinese per il controllo dei residui. Durante quel periodo, la Cina ha avuto tempo ampiamente sufficiente per studiare il problema e migliorare il proprio sistema in modo da garantire che le partite di merce destinate all'esportazione nell'UE fossero conformi alla normativa UE. Inoltre, è stato previsto un periodo transitorio di sei settimane, durante il quale sono stati intensificati i test, per superare il problema della merce già spedita. La Cina, invece, dopo il primo test positivo per il cloramfenicolo, ha immediatamente vietato le importazioni dai Paesi Bassi. In una lettera del commissario responsabile per il commercio inviata nell'aprile 2000 al ministro Shi, la Commissione ha espresso il suo parere e i suoi timori riguardo a questa reazione, che appare eccessiva. La questione sarà affrontata, al momento opportuno, a livello bilaterale nel tentativo di risolvere il problema e, se lo riterrà opportuno, la Commissione potrà compiere ulteriori passi nel quadro dell'OMC.

    (1) Regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale, GU L 224 del 18.8.1990.

    (2) Direttiva 97/78/CE del Consiglio del 18 dicembre 1997 che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità, GU L 24 del 30.1.1998.

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