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Document 92002E000759

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0759/02 di Brigitte Langenhagen (PPE-DE) alla Commissione. Regola della rete unica.

GU C 205E del 29.8.2002, p. 212–213 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

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92002E0759

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0759/02 di Brigitte Langenhagen (PPE-DE) alla Commissione. Regola della rete unica.

Gazzetta ufficiale n. 205 E del 29/08/2002 pag. 0212 - 0213


INTERROGAZIONE SCRITTA E-0759/02

di Brigitte Langenhagen (PPE-DE) alla Commissione

(19 marzo 2002)

Oggetto: Regola della rete unica

In base a varie segnalazioni, alcuni pescherecci danesi e olandesi pescano utilizzando contemporaneamente due, se non addirittura quattro, reti per compensare in questo modo la modestia delle catture, anziché spostarsi verso altri fondali. Tale prassi è in pieno contrasto con l'aspirazione di una pesca sostenibile e con il mantenimento del patrimonio biologico, poiché i fondali interessati vengono letteralmente depredati. A questo problema è direttamente legato quello dell'utilizzazione delle catture accessorie. Può la Commissione rispondere pertanto ai seguenti quesiti:

1. la Commissione è a conoscenza di tale prassi?

2. Questo metodo di cattura è compatibile con la regola della rete unica?

3. Qualora la prassi descritta non sia compatibile con la normativa europea, come pensa di procedere la Commissione?

Risposta data dal signor Fischler a nome della Commissione

(24 aprile 2002)

In diverse attività di pesca i pescherecci utilizzano contemporaneamente più di una rete. Un esempio ne è la pesca con sfogliare (con doppia attrezzatura), in cui i pescherecci si servono in genere di due reti allo stesso tempo, una su ogni lato dell'imbarcazione. Un secondo esempio è offerto dalla pesca di scampi o pesce piatto con reti gemelle (o persino con tre o più reti) a divergenti, in cui l'attrezzatura del peschereccio consiste di una o più reti da traino collegate.

La cosiddetta regola della rete unica (regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio, del 30 marzo 1998, per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame(1), capitolo 1, articolo 4) non impedisce l'uso simultaneo di più di una rete a condizione che le dimensioni della maglia rispettino le condizioni stabilite dal regolamento. Per quanto è dato di sapere alla Commissione, questo è il caso delle attività di pesca in cui è utilizzata più di una rete al contempo.

(1) GU L 125 del 27.4.1998.

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