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Document 92002E000110

    INTERROGAZIONE SCRITTA E-0110/02 di Patricia McKenna (Verts/ALE) alla Commissione. Libera circolazione dei lavoratori nell'Unione europea.

    GU C 229E del 26.9.2002, p. 56–56 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    European Parliament's website

    92002E0110

    INTERROGAZIONE SCRITTA E-0110/02 di Patricia McKenna (Verts/ALE) alla Commissione. Libera circolazione dei lavoratori nell'Unione europea.

    Gazzetta ufficiale n. 229 E del 26/09/2002 pag. 0056 - 0056


    INTERROGAZIONE SCRITTA E-0110/02

    di Patricia McKenna (Verts/ALE) alla Commissione

    (29 gennaio 2002)

    Oggetto: Libera circolazione dei lavoratori nell'Unione europea

    Un cittadino irlandese che lavora a Bruxelles ha recentemente comunicato all'interrogante di aver ricevuto dalla polizia l'ordine di lasciare il Belgio il 7 gennaio 2002. Questa persona lavora presso una società registrata in Belgio e la sua unica colpa è stata di aver dimenticato di presentare al suo comune una attestation patronale a lungo termine (prova del rapporto di lavoro). Egli aveva presentato tale modulo allo stesso comune l'anno precedente, ricevendo un permesso di soggiorno della durata di 6 mesi, scaduto il 17 dicembre 2001.

    Anche se la questione sembra essere stata nel frattempo risolta, la vicenda nel suo insieme solleva seri interrogativi circa l'impegno del Belgio a rispettare il principio della libera circolazione dei lavoratori.

    Non pensa anche la Commissione che l'emissione di tali ordini, quando chiaramente non è stato commesso alcun reato, sia contraria agli accordi sulla libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione europea?

    La Commissione è a conoscenza dell'emissione di tali ordini in altri Stati membri? In caso affermativo, cosa pensa di fare per assicurare la cessazione di tale pratica?

    La Commissione interverrà presso le autorità belghe per sollecitare una modifica della legislazione, in modo che la polizia non possa più ordinare a un cittadino di uno Stato membro dell'UE di lasciare un altro Stato membro dell'UE?

    Risposta data dal signor Vitorino a nome della Commissione

    (28 febbraio 2002)

    I lavoratori, cittadini dell'Unione, hanno il diritto di risiedere nello Stato membro in cui lavorano, e ciò in virtù del trattato CE. La carta di soggiorno si limita a constatare il diritto di soggiorno. È tuttavia opportuno ricordare che il principio della libera circolazione dei cittadini dell'Unione all'interno dell'Unione stessa non è un diritto assoluto, bensì è subordinato a talune condizioni. Quando non ricorrono tutte le condizioni necessarie a norma del diritto comunitario affinché un cittadino dell'Unione abbia il diritto di soggiornare in uno Stato membro diverso da quello di cui ha la nazionalità, lo Stato membro ospitante può chiedere a quel cittadino di lasciare il suo territorio. La semplice omissione delle formalità di legge relative al soggiorno degli stranieri (nella fattispecie la presentazione di una attestation patronale) non basta tuttavia a giustificare un provvedimento di allontanamento(1). Tale situazione va chiaramente distinta dall'allontanamento dal territorio (espulsione) di un cittadino dell'Unione giustificato da motivi d'ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità pubblica(2).

    Solo il diritto belga contempla l'emissione di un ordine di lasciare il territorio qualora il cittadino dell'Unione non abbia presentato i documenti giustificativi necessari affinché ne sia constatato il diritto di soggiorno in Belgio nei cinque mesi di validità del suo certificato di iscrizione nel registro degli stranieri.

    Il 7 maggio 2001, la Commissione ha preso contatto con le autorità belghe in merito all'ordine di lasciare il territorio emesso a carico di cittadini dell'Unione. Il governo belga ha risposto con lettera del 24 luglio 2001. È intenzione della Commissione rivolgere al Belgio un parere motivato al riguardo.

    (1) Sentenza della Corte di giustizia dell'8 aprile 1976 nella causa 48-75, Royer, Racc. pag. 497, punto 38.

    (2) Direttiva 64/221/CEE del Consiglio del 25 febbraio 1964 per il coordinamento dei provvedimenti speciali riguardanti il trasferimento e il soggiorno degli stranieri, giustificati da motivi d'ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica, GU B 56 del 4.4.1964.

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