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Document 92002E000005

    INTERROGAZIONE SCRITTA E-0005/02 di Chris Davies (ELDR) alla Commissione. Interpretazione del regolamento (CE) n. 2037/2000 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono.

    GU C 172E del 18.7.2002, p. 121–122 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    European Parliament's website

    92002E0005

    INTERROGAZIONE SCRITTA E-0005/02 di Chris Davies (ELDR) alla Commissione. Interpretazione del regolamento (CE) n. 2037/2000 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono.

    Gazzetta ufficiale n. 172 E del 18/07/2002 pag. 0121 - 0122


    INTERROGAZIONE SCRITTA E-0005/02

    di Chris Davies (ELDR) alla Commissione

    (17 gennaio 2002)

    Oggetto: Interpretazione del regolamento (CE) n. 2037/2000 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono

    Con riferimento al regolamento (CE) n. 2037/2000(1) sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, il Ministro dell'ambiente britannico, Michael Meacher, l'11 Dicembre 2001 ha dichiarato alla Camera dei Comuni che il governo britannico aveva sottoposto alla Commissione la questione dell'interpretazione delle disposizioni concernenti l'estrazione dei clorofluorocarburi dalle apparecchiature di refrigerazione e dalle schiume nei frigoriferi addirittura prima dell'ottobre 2000, ma non aveva ricevuto risposta per diciotto mesi, ovvero fino al giugno 2001, e che pertanto le misure necessarie sono state attuate nel Regno Unito soltanto dopo tale data.

    Può la Commissione illustrare quali contatti, a suo parere, hanno avuto luogo con il governo britannico su tale materia dal momento in cui è stata redatta la prima bozza del testo fino alla sua approvazione definitiva?

    (1) GU L 244 del 29.9.2000, pag. 1.

    Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione

    (7 marzo 2002)

    Il regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono è entrato in vigore il 1o ottobre 2000. L'articolo 16, paragrafo 1 ha introdotto l'obbligo di recuperare e distruggere dal 1o gennaio 2002 le sostanze controllate come i clorofluorocarburi (CFC) contenuti nei frigoriferi e nei congelatori domestici. Poiché i CFC sono altamente dannosi per l'ozono troposferico, e le schiume

    contengono circa il 75 % dei CFC mentre il sistema di refrigerazione solo il 25 %, a norma dell'articolo 16, paragrafo 3 i CFC contenuti in prodotti come la schiuma dovevano essere recuperati ove possibile già dal 1o ottobre 2000.

    Poco dopo l'entrata in vigore del regolamento, il Regno Unito ha espresso dubbi sulla fattibilità di estrarre i CFC dalle schiume isolanti dei frigoriferi, dato che la risposta avrebbe influenzato l'attuazione delle disposizioni da parte del Regno Unito in due aree di primaria importanza. Se il recupero dei CFC presenti nelle schiume era considerato fattibile, il Regno Unito si sarebbe visto costretto non solo a creare impianti di riciclo e recupero dal 1o gennaio 2002, ma anche a vietare dal 1o ottobre 2000 l'importante esportazione di frigoriferi contenenti schiume con CFC. L'articolo 11 del regolamento vieta infatti l'esportazione di CFC dalla Comunità, dal momento che il Protocollo di Montreal, un trattato internazionale sulla protezione dello strato d'ozono, sconsiglia vivamente le esportazioni che aumenterebbero la dipendenza dei paesi in via di sviluppo nei confronti di tecnologie ormai datate.

    Il tema del recupero dei CFC dai sistemi di refrigerazione è stato discusso il 4 ottobre 2000 dal comitato di gestione, riunitosi per la prima volta a norma dell'articolo 18 del regolamento a quattro giorni appena dall'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 2037/2000. Il comitato di gestione era presieduto dalla Commissione. Nel verbale della riunione, approvato da tutti gli Stati membri, compreso il Regno Unito, il comitato ha riconosciuto che le schiume contenenti CFC dovevano essere classificate come prodotti e che pertanto nella fattispecie era applicabile l'articolo 16, paragrafo 3, il quale impone il recupero dei CFC dalle schiume ove possibile. In tale sede i rappresentanti di numerosi Stati membri hanno dichiarato che tale recupero era fattibile già da anni e hanno menzionato alcuni impianti commerciali di riciclo già in servizio ai quali il Regno Unito poteva inviare eventualmente i frigoriferi da riciclare.

    Su richiesta di un rappresentante del governo britannico, il 24 gennaio 2001 la Commissione si è riunita ancora una volta a Bruxelles con il Regno Unito e altri Stati membri per discutere il divieto di esportare dei frigoriferi contenenti CFC. Durante la riunione il Regno Unito ha continuato a esprimere scetticismo sulla possibilità di recuperare i CFC dalle schiume dei frigoriferi usati, malgrado ripetute conferme da parte di altri Stati membri della disponibilità di impianti commerciali appositi. La Commissione ha quindi accettato di intraprendere un'indagine tra gli Stati membri per censire le strutture commerciali di riciclo dei frigoriferi esistenti nell'Unione europea. I risultati dell'indagine, esposti ai rappresentanti degli Stati membri il 13-14 marzo 2001 durante la riunione seguente del comitato di gestione, hanno confermato l'esistenza di numerosi impianti commerciali per il recupero dei CFC dalle schiume e dai sistemi di refrigerazione in vari Stati membri, tra cui l'Italia, la Germania, la Danimarca e la Svezia.

    Il governo britannico quindi è stato informato per la prima volta il 4 ottobre 2000 che era possibile recuperare i CFC sia dai sistemi di refrigerazione che dalle schiume dei frigoriferi usati. La Commissione osserva che il governo del Regno Unito ha recentemente introdotto misure per promuovere il rispetto di tale aspetto del regolamento.

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