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Document 92001E003546

    INTERROGAZIONE SCRITTA E-3546/01 di Erik Meijer (GUE/NGL) alla Commissione. Controllo sull'utilizzo di reti doppie che consentono ai pescherecci maggiori catture grazie alla minore dimensione delle maglie.

    GU C 172E del 18.7.2002, p. 78–79 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

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    92001E3546

    INTERROGAZIONE SCRITTA E-3546/01 di Erik Meijer (GUE/NGL) alla Commissione. Controllo sull'utilizzo di reti doppie che consentono ai pescherecci maggiori catture grazie alla minore dimensione delle maglie.

    Gazzetta ufficiale n. 172 E del 18/07/2002 pag. 0078 - 0079


    INTERROGAZIONE SCRITTA E-3546/01

    di Erik Meijer (GUE/NGL) alla Commissione

    (8 gennaio 2002)

    Oggetto: Controllo sull'utilizzo di reti doppie che consentono ai pescherecci maggiori catture grazie alla minore dimensione delle maglie

    1. E' noto alla Commissione che taluni pescherecci riducono di 80 mm le maglie della loro rete a strascico fissando all'interno di essa una seconda rete interna grazie alla quale le maglie di ambo le reti si incrociano riducendo così notevolmente la dimensione delle maglie e consentendo pertanto la cattura di pesci più piccoli e, di conseguenza la ripulitura dei fondali marini?

    2. E' vero che attualmente l'utilizzo di questi reti interne è scoperta unicamente dal personale delle navi di ispezioni in mare che controllano i pescherecci durante le loro attività in modo da cogliere in flagrante i pescatori che utilizzano le reti a strascico per cui se ne può dedurre che non vengono compiuti controlli preventivi prima della partenza?

    3. Per quale motivo non è possibile verificare già prima della partenza la presenza di reti interne a bordo dei pescherecci? E' la regolamentazione europea ovvero sono norme divergenti degli Stati membri che impediscono un siffatto controllo preventivo?

    4. Cosa intende fare la Commissione per far sì che i controlli sull'utilizzo di reti interne non avvenga soltanto in mare bensì inizi già nello stadio preparatorio intervenendo a terra per impedire l'utilizzo delle predette reti interne?

    Fonte: Rotterdams Dagblad del 30 novembre 2001.

    Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

    (13 febbraio 2002)

    La Commissione è al corrente del fatto che taluni pescherecci utilizzano dispositivi di ostruzione delle maglie, quali le reti doppie (binnenkuil in olandese) soprattutto in alcune attività di pesca quali la pesca alla sogliola. Il problema viene sollevato nella relazione sul controllo dell'applicazione della politica comune della pesca (PCP)(1).

    Tuttavia, i dispositivi di ostruzione delle maglie quali le reti doppie non sono stati scoperti solo in mare. Le competenti autorità dei Paesi Bassi, infatti, hanno svolto in passato un programma in cui si ispezionavano nei porti le navi sospette di ricorrere alle reti doppie. In seguito ai risultati delle ispezioni iniziali, i responsabili delle imbarcazioni in causa si sono adeguati in modo da rendere impossibile individuare le reti doppie quando l'ispezione aveva luogo nei porti. Gli ispettori hanno osservato infatti che i capitani si servivano di altri metodi per ridurre le dimensioni legali delle maglie, come ad esempio unire sacchi delle reti mediante corde che si spezzavano con il recupero dell'attrezzo. Simili pratiche possono essere scoperte solo quando le ispezioni vengono effettuate in mare.

    Conformemente alle norme comunitarie, spetta agli Stati membri controllare l'applicazione della legislazione comunitaria.

    La legislazione comunitaria vieta l'uso di qualsiasi dispositivo di riduzione della dimensione delle maglie ad eccezione di quelli autorizzati dal regolamento (CEE) n. 3440/84 della Commissione, del 6 dicembre 1984, relativo all'attacco di dispositivi alle reti da traino, alle sciabiche danesi e a reti analoghe(2).

    In virtù del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca(3), l'ispezione si applica a tutte le attività del settore della pesca, sia in mare che a terra. Gli Stati membri debbono prendere misure appropriate, quali lo stanziamento di fondi e strumenti di ispezione, per garantire che vengano osservate le disposizioni della politica comune della pesca e, in particolare, quelle relative alle dimensioni legali delle maglie ed alle dimensioni minime delle specie pescate. Va detto altresì che, conformemente al regolamento in parola, il livello delle sanzioni adottate in seguito ad un'infrazione, deve effettivamente fungere da deterrente contro l'inosservanza delle misure prescritte. La protezione del novellame è di fondamentale importanza ai fini della riproduzione degli stock ittici. La maggior parte degli interessati condanna, quindi, pratiche di pesca irresponsabili quali l'utilizzo di reti doppie intese a ridurre la dimensione legale delle maglie. In considerazione di quanto sopra esposto, la Commissione esorta gli Stati membri a combattere simili pratiche ricorrendo fra l'altro anche ad ispezioni sia in mare che sulla terraferma.

    (1) COM(2001) 526 def.

    (2) GU L 318 del 7.12.1984.

    (3) GU L 261 del 20.10.1993.

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