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Document 92001E003385

    INTERROGAZIONE SCRITTA E-3385/01 di Ioannis Marínos (PPE-DE) alla Commissione. Imposta Jihad.

    GU C 172E del 18.7.2002, p. 47–48 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    European Parliament's website

    92001E3385

    INTERROGAZIONE SCRITTA E-3385/01 di Ioannis Marínos (PPE-DE) alla Commissione. Imposta Jihad.

    Gazzetta ufficiale n. 172 E del 18/07/2002 pag. 0047 - 0048


    INTERROGAZIONE SCRITTA E-3385/01

    di Ioannis Marínos (PPE-DE) alla Commissione

    (7 dicembre 2001)

    Oggetto: Imposta Jihad

    Taluni articoli apparsi sulla stampa europea hanno rivelato che in Europa, specie in Germania, tra gli emigrati islamici clandestini, semiclandestini e regolari vige un sistema di riscossione della cosiddetta imposta Jihad, che si appoggia a una struttura bancaria illegale. In concreto, questo sistema bancario operante nei paesi dell'Europa occidentale consente ai clandestini, i quali ufficialmente non possono effettuare cambi di moneta nelle banche, di inviare denaro nei loro paesi.

    Tale sistema è detto hawala e consiste in una transazione effettuata da agenti operanti nel paese di residenza dell'immigrato, i quali si impegnano, previa trattenuta di una commissione, ad inviare il denaro nel paese di origine dell'immigrato regolare o clandestino. In questa operazione di cambio viene trattenuta, col pieno assenso dell'interessato, anche la cosiddetta imposta Jihad destinata a dare sostegno economico ai talebani.

    È la Commissione al corrente di questo illecito sistema bancario e quali misure intende prendere per porre fine a questi finanziamenti a favore del terrorismo, sempre che voglia essere coerente con quanto deciso dal Consiglio dei ministri e dall'Assemblea plenaria del Parlamento europeo, ma anche dall'Organizzazione del Nazioni Unite?

    Risposta data dal sig. Patten a nome della Commissione

    (28 gennaio 2002)

    La Commissione è al corrente delle affermazioni secondo cui il sistema Hawala di trasferimenti bancari ha contribuito in modo determinante a finanziare le attività di alcuni gruppi terroristici. Essa è anche consapevole del fatto che spesso non esistono prove scritte di transazioni nell'ambito di questo sistema basato sulla fiducia e che è pertanto difficile verificare o dimostrare la fondatezza delle accuse formulate.

    In generale, i trasferimenti di denaro tra la Comunità e i paesi terzi beneficiano delle disposizioni del trattato CE sui liberi movimenti di capitali e pagamenti. Tuttavia i trasferimenti di cui parla l'onorevole parlamentare potrebbe eludere le legislazioni bancarie nazionali (come in Germania dove per i trasferimenti di denaro è richiesta una licenza bancaria), la legislazione

    comunitaria contro il riciclaggio (in funzione dell'origine dei fondi) o regolamenti comunitari che impongono sanzioni finanziarie (in funzione del beneficiario o della destinazione). Il semplice fatto che immigranti illegali abbiano la possibilità di trasferire denaro non rende di per sé illegali i trasferimenti stessi.

    Per quanto concerne il presunto finanziamento di attività terroristiche, il 30 ottobre 2001 la task force sul riciclaggio del denaro (FATF/GAFI) ha raccomandato, tra l'altro, di disporre che il servizio di trasferimento di denaro o valuta, anche tramite sistemi o reti informali, debba essere registrato o munito di licenza e sottoposto alle legislazioni e normative che si applicano agli istituti finanziari, intese a ostacolare il riciclaggio. La FATF ha convenuto altresì che, se una persona fisica o giuridica svolge illegalmente un siffatto servizio, essa deve essere colpita da sanzioni amministrative, civili o penali (VI raccomandazione speciale).

    Il presunto prelievo di una certa somma come sostegno finanziario a favore dei Talibani e il relativo trasferimento della stessa avverrebbe in violazione del regolamento (CE) n. 467/2001, del Consiglio, del 6 marzo 2001, che vieta l'esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli ed estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell'Afghanistan1(1). La Commissione non possiede tuttavia alcuna prova che una o più persone fisiche o giuridiche all'interno della Comunità o sotto la sua giurisdizione abbiano effettuato il trasferimento di risorse finanziarie in violazione del regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio.

    La Commissione terrà sotto controllo la questione dei trasferimenti finanziari tramite il sistema Hawala e propone, se necessario, eventuali modifiche dei relativi strumenti comunitari.

    (1) GU L 67 del 9.3.2001.

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