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Document 92001E002443

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2443/01 di Elspeth Attwooll (ELDR) alla Commissione. Importazione di alcool e tabacco ad uso personale all'interno dell'Unione europea.

GU C 172E del 18.7.2002, p. 7–9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

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92001E2443

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2443/01 di Elspeth Attwooll (ELDR) alla Commissione. Importazione di alcool e tabacco ad uso personale all'interno dell'Unione europea.

Gazzetta ufficiale n. 172 E del 18/07/2002 pag. 0007 - 0009


INTERROGAZIONE SCRITTA E-2443/01

di Elspeth Attwooll (ELDR) alla Commissione

(11 settembre 2001)

Oggetto: Importazione di alcool e tabacco ad uso personale all'interno dell'Unione europea

La Direttiva 92/12/EEC(1), modificata, stabilisce che i privati possono trasportare prodotti da uno Stato Membro dell'Unione europea in cui sia stata pagata l'accisa, in un altro Stato

Membro, senza essere soggetti al pagamento dell'accisa, a condizione che i prodotti siano ad uso personale e non commerciale. L'Articolo 9 della Direttiva stabilisce le quantità di tabacchi e di alcool che possono essere utilizzate come livelli indicativi per determinare se le importazioni di beni siano per uso personale o commerciale.

La legislazione britannica d'attuazione stabilisce che i privati che importano quantità di beni oltre questi limiti debbano convincere i funzionari che i beni non verranno usati a fini commerciali; in caso contrario, i prodotti sono passibili di confisca. I viaggiatori lamentano che i funzionari impongono questi limiti arbitrariamente. Ritiene la Commissione che, attribuendo l'onere della prova al viaggiatore e minacciando la confisca e la carcerazione, la Gran Bretagna abbia applicato correttamente le disposizioni della Direttiva 92/12/EEC e i principi di libera circolazione?

(1) GU L 76 del 23.3.1992, pag. 1.

Risposta del sig. Bolkestein a nome della Commissione

(29 ottobre 2001)

L'articolo 8 della direttiva 92/12/CEE, del 25 febbraio 1992, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa, prevede che, per i prodotti acquistati dai privati per proprio uso e trasportati dai medesimi, i diritti di accisa siano riscossi dallo Stato membro in cui i prodotti sono acquistati. Se, invece, i prodotti acquistati in uno Stato membro sono detenuti per scopi commerciali in un altro Stato membro, l'accisa va pagata nello Stato membro nel cui territorio si trovano i prodotti.

Nel caso di privati che tornano in uno Stato membro con prodotti soggetti ad accisa acquistati in un altro Stato membro, l'imposizione dell'accisa a tali prodotti dipende quindi dallo scopo, commerciale o privato, per il quale questi sono detenuti. L'articolo 9, paragrafo 2 della direttiva 92/12/CEE fornisce istruzioni sulla procedura da seguire per determinare lo scopo.

Le autorità degli Stati membri devono tener conto di tutti gli aspetti pertinenti nel singolo caso e, perlomeno, dei criteri elencati all'articolo 9, paragrafo 2:

- status commerciale e ragioni del detentore dei prodotti;

- luogo in cui i prodotti si trovano o, se del caso, il modo di trasporto utilizzato;

- qualsiasi documento relativo a tali prodotti;

- natura dei prodotti;

- quantitativo dei prodotti.

Riguardo a quest'ultimo criterio, il quantitativo dei prodotti, gli Stati membri possono scegliere di fissare alcuni livelli indicativi, i quali non possono essere inferiori a quelli previsti all'articolo 9, paragrafo 2 della direttiva 92/12/CEE. Questi livelli possono servire esclusivamente come elemento di prova. Gli Stati membri che decidono di avvalersi della facoltà di stabilire livelli indicativi sono liberi di decidere come integrare tale norma nella legislazione nazionale.

Tuttavia, secondo la Commissione resta valido il principio in base al quale le autorità degli Stati membri stabiliscono, in virtù dei criteri elencati all'articolo 9, paragrafo 2, se le merci sono detenute per scopi commerciali o uso privato. Esse non possono fondare le loro considerazioni su di un unico criterio, ad esempio il quantitativo dei prodotti, imponendo poi all'individuo di dimostrare che i prodotti sono detenuti per uno scopo diverso.

Per quanto attiene alle sanzioni applicabili in caso di violazione della legislazione sulle accise, in assenza di una normativa comunitaria armonizzata, gli Stati membri sono in linea di principio liberi di scegliere il proprio sistema sanzionatorio. Questo deve però conformarsi ai principi generali del diritto comunitario, in particolare al principio di proporzionalità, il che significa che le sanzioni non possono essere superiori a quanto necessario per il raggiungimento del loro obiettivo.

La Commissione sta esaminando attualmente eventuali rimostranze riguardo alle modalità seguite dal Regno Unito per recepire la direttiva 92/12/CEE nella legislazione nazionale e, sulla base dell'esito di tale indagine, deciderà in merito alla corretta applicazione della direttiva da parte del Regno Unito.

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