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Document 92001E002323

    INTERROGAZIONE SCRITTA E-2323/01 di Michael Cashman (PSE) alla Commissione. Visti per cittadini di paesi terzi.

    GU C 172E del 18.7.2002, p. 6–7 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    European Parliament's website

    92001E2323

    INTERROGAZIONE SCRITTA E-2323/01 di Michael Cashman (PSE) alla Commissione. Visti per cittadini di paesi terzi.

    Gazzetta ufficiale n. 172 E del 18/07/2002 pag. 0006 - 0007


    INTERROGAZIONE SCRITTA E-2323/01

    di Michael Cashman (PSE) alla Commissione

    (31 luglio 2001)

    Oggetto: Visti per cittadini di paesi terzi

    Può la Commissione pronunciarsi sulla facilità con cui cittadini di paesi terzi residenti legalmente in uno Stato membro possono ottenere visti per spostarsi all'interno dell'Unione europea? Più specificamente, può la Commissione pronunciarsi sul caso di cittadini di paesi terzi sposati a cittadini europei?

    Risposta data dal sig. Vitorino a nome della Commissione

    (6 settembre 2001)

    Nel quadro dell'accordo di Schengen gli Stati membri hanno sviluppato un'ampia cooperazione relativamente alle condizioni alle quali i cittadini di paesi terzi possono viaggiare all'interno di uno spazio senza frontiere interne. Tale acquis è stato integrato nell'ambito della Comunità/dell'Unione con il Trattato di Amsterdam(1).

    L'articolo 21 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen (CAS) prevede che i cittadini di paesi terzi residenti legalmente nel territorio di uno Stato membro e titolari di un titolo di soggiorno siano dispensati dall'obbligo di visto per gli Stati membri che hanno attuato l'acquis di Schengen (ad eccezione del Regno Unito e dell'Irlanda) e per la Norvegia e l'Islanda. Essi possono circolare liberamente a condizione che siano muniti del loro titolo di soggiorno, che soddisfino le condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a), c) ed e) della CAS e che non compaiano nell'elenco segnaletico nazionale dello Stato membro interessato.

    La normativa comunitaria consente agli Stati membri di richiedere un visto ai cittadini di paesi terzi membri della famiglia di un cittadino dell'Unione che lo accompagnano o lo raggiungono in un altro Stato membro che non fa parte dello spazio senza frontiere: tale possibilità è prevista dal regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo(2).

    In tal caso, gli Stati membri devono facilitare in ogni maniera il rilascio di tale visto. In particolare, i soli documenti che possono essere richiesti per il rilascio sono un documento d'identità (carta d'identità o passaporto) e la prova del vincolo di parentela con il cittadino dell'Unione. Il visto deve essere rilasciato gratuitamente.

    La Commissione ha trasmesso una proposta di direttiva(3) al Parlamento europeo e al Consiglio volta a stabilire in un approccio globale le condizioni che i cittadini di paesi terzi devono soddisfare per poter circolare liberamente sul territorio degli Stati membri per un periodo massimo di tre mesi entro l'arco di uno di sei mesi.

    (1) GU C 340 del 10.11.1997.

    (2) GU L 81 del 21.3.2001.

    (3) COM(2001) 388 def.

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