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Document 92001E001132

    INTERROGAZIONE SCRITTA E-1132/01 di Alexandros Alavanos (GUE/NGL) alla Commissione. Istituzione di un nuovo ente pagatore del FEAOG in Grecia.

    GU C 318E del 13.11.2001, p. 210–211 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    European Parliament's website

    92001E1132

    INTERROGAZIONE SCRITTA E-1132/01 di Alexandros Alavanos (GUE/NGL) alla Commissione. Istituzione di un nuovo ente pagatore del FEAOG in Grecia.

    Gazzetta ufficiale n. 318 E del 13/11/2001 pag. 0210 - 0211


    INTERROGAZIONE SCRITTA E-1132/01

    di Alexandros Alavanos (GUE/NGL) alla Commissione

    (10 aprile 2001)

    Oggetto: Istituzione di un nuovo ente pagatore del FEAOG in Grecia

    Con legge 2892 del 9.3.2001 il governo ellenico ha proceduto all'istituzione di un nuovo ente pagatore incaricato di effettuare i pagamenti per i programmi del FEAOG sezione garanzia, inclusi nel documento di programmazione dello sviluppo agricolo, in particolare quelli relativi alla compensazione, ai prepensionamenti, alle misure agro-ambientali e al rimboschimento. Il motivo dell'istituzione di questo nuovo ente pagatore è la richiesta della Commissione di provvedere a che i fondi in questione vengano corrisposti agli aventi diritto.

    Può la Commissione dar risposta a quanto segue:

    1. benché l'istituzione di enti pagatori sia di competenza degli Stati membri, la Commissione si è schierata a favore dell'esistenza di un numero quanto più basso possibile di enti pagatori: ha forse essa cambiato politica e sostiene adesso l'istituzione di enti pagatori separati per le azioni finanziate attraverso il programma di sviluppo agricolo;

    2. in quali altri Stati membri dell'Unione europea sono stati creati enti pagatori separati per questi programmi;

    3. per questo nuovo ente pagatore istituito dalla Grecia vigeranno le disposizioni del regolamento (CE) n. 1663 del 1995(1) o dovrà essere creato un ente di coordinamento;

    4. ai sensi della legge 2637/98 (articolo 15) la competenza per i pagamenti di compensazione spetta all'ente pagatore di controllo degli aiuti comunitari di orientamento e garanzia e non è stata modificata: possono a suo giudizio coesistere due enti pagatori con le medesime competenze istituzionali?

    (1) GU L 158 dell'8.7.1995, pag. 6.

    Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

    (23 maggio 2001)

    Il 25 settembre 2000, in occasione di una missione di controllo, la Commissione è stata informata dalle autorità greche della prossima creazione di un nuovo organismo pagatore in Grecia in sostituzione di Gedidagep. Questo nuovo organismo pagatore sarebbe responsabile di tutte le misure, vecchie e nuove, dal 1o gennaio 2001, finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG)-Garanzia.

    La creazione di questo nuovo organismo pagatore spetta alla competente autorità nazionale (articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995, che stabilisce modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 729/70 per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei conti del FEAOG, sezione Garanzia(1)).

    La Commissione ha formulato una serie di osservazioni ed avvertenze che l'attuale organismo pagatore dovrebbe tener presente se vuole continuare ad essere riconosciuto dallo Stato membro.

    Il numero di organismi pagatori per Stato membro è definito all'articolo 4, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune(2).

    Al momento non è stato istituito alcun organismo pagatore distinto per le misure relative allo sviluppo rurale.

    Se ciò dovesse accadere, tutte le condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1663/95 dovranno essere applicate da ogni nuovo organismo pagatore, e per qualunque misura agricola.

    L'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1258/1999 e l'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1663/95 prevedono un solo organismo di coordinamento per Stato membro e sempre che vi sia più di un organismo pagatore.

    La Commissione puntualizza che non possono coesistere due organismi pagatori dotati delle stesse competenze legali. Infatti, qualsiasi nuovo organismo pagatore può entrare in funzione unicamente se sono soddisfatte le condizioni previste, fra l'altro, all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1663/95. Per il momento, e fino al 15 ottobre 2001, l'unico organismo pagatore riconosciuto è Gedidagep.

    (1) GU L 158 dell'8.7.1995.

    (2) GU L 160 del 26.6.1999.

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