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Document 92001E000438

    INTERROGAZIONE SCRITTA E-0438/01 di Andrew Duff (ELDR) alla Commissione. Mercato unico.

    GU C 318E del 13.11.2001, p. 50–50 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    European Parliament's website

    92001E0438

    INTERROGAZIONE SCRITTA E-0438/01 di Andrew Duff (ELDR) alla Commissione. Mercato unico.

    Gazzetta ufficiale n. 318 E del 13/11/2001 pag. 0050 - 0050


    INTERROGAZIONE SCRITTA E-0438/01

    di Andrew Duff (ELDR) alla Commissione

    (16 febbraio 2001)

    Oggetto: Mercato unico

    Un cittadino dell'Unione europea che intendeva acquistare un biglietto Eurostar di andata e ritorno Londra-Bruxelles ha scoperto che il biglietto gli sarebbe costato meno se lo avesse comprato a Bruxelles. Eurostar giustifica la disparità di prezzo facendo riferimento alle condizioni variabili del mercato in ciascun paese. Tuttavia, quando il suddetto cittadino ha contattato i servizi di emissione dei biglietti Eurostar in Belgio, sperando di acquistare il biglietto telefonicamente mediante carta di credito, ha scoperto che Eurostar non gli avrebbe inviato il biglietto a destinazione al di fuori del territorio belga, anche se si dichiarava disposto ad assumersi interamente l'onere delle spese di spedizione. Non avendo contatti in Belgio, il suddetto cittadino è stato costretto ad acquistare il biglietto in Inghilterra e quindi a pagare un prezzo superiore per un identico servizio.

    E' al corrente la Commissione di tale situazione? Non si tratta di una violazione delle norme del mercato unico? É considerato legale il comportamento di Eurostar?

    Risposta data dal sig. Monti a nome della Commissione

    (11 maggio 2001)

    La Commissione può rassicurare l'onorevole parlamentare che le pratiche commerciali finalizzate a frazionare il mercato unico secondo le frontiere nazionali o a discriminare i consumatori di taluni Stati membri sono una sua preoccupazione costante.

    L'interrogazione riguarda una pratica commerciale privata che andrebbe valutata in base alle regole di concorrenza comunitarie. Secondo queste ultime non è illegale per un fornitore di servizi di trasporto praticare prezzi diversi su mercati diversi, come ad esempio il viaggio in direzioni opposte sullo stesso percorso. Né costituisce necessariamente violazione del diritto comunitario il fatto che un'impresa venda un identico prodotto a prezzi diversi in Stati membri diversi.

    Tuttavia, il rifiuto di vendere o di inviare un biglietto ad un consumatore in un altro Stato membro può essere illegale in determinate circostanze. In particolare Eurostar avrebbe violato le regole di concorrenza se avesse concluso un accordo restrittivo con distributori indipendenti dei suoi servizi o mettesse in atto pratiche concordate per impedire loro di vendere biglietti fuori del loro Stato membro d'origine. Potrebbe anche costituire violazione delle regole di concorrenza il comportamento di Eurostar che risultasse da un accordo orizzontale con i suoi concorrenti o se fosse dimostrato che ha abusato della sua posizione dominante sul mercato.

    La Commissione non ha elementi di prova di un siffatto comportamento, ma sarebbe interessata ad ottenere ulteriori informazioni.

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