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Document 92000E004136

    INTERROGAZIONE SCRITTA E-4136/00 di Chris Davies (ELDR) alla Commissione. 28o adeguamento al progresso tecnico della direttiva sulle sostanze pericolose (67/548/CEE).

    GU C 187E del 3.7.2001, p. 144–145 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

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    92000E4136

    INTERROGAZIONE SCRITTA E-4136/00 di Chris Davies (ELDR) alla Commissione. 28o adeguamento al progresso tecnico della direttiva sulle sostanze pericolose (67/548/CEE).

    Gazzetta ufficiale n. 187 E del 03/07/2001 pag. 0144 - 0145


    INTERROGAZIONE SCRITTA E-4136/00

    di Chris Davies (ELDR) alla Commissione

    (16 gennaio 2001)

    Oggetto: 28o adeguamento al progresso tecnico della direttiva sulle sostanze pericolose (67/548/CEE)

    Il progetto di 28o adeguamento al progresso tecnico della direttiva sulle sostanze pericolose (67/548/CEE)(1) propone di spostare il tricloroetilene dalla categoria 3 alla categoria 2 nella classificazione delle sostanze cancerogene.

    A seguito di approfonditi studi su diverse migliaia di persone è la Commissione convinta di una relazione causale tra esposizione al tricloroetilene e un aumento del cancro?

    L'industria dichiara che i criteri al preambolo della guida UE sull'etichettatura, in cui si afferma che devono essere considerate normali condizioni per la gestione e l'uso, non sono stati applicati e che nei due studi epidemiologici effettuati, le situazioni di esposizione che si presume abbiano provocato i casi di cancro in Germania fossero dovute a livelli eccezionalmente elevati di tricloroetilene, molto al di sopra dei normali standard di esposizione. Inoltre, l'industria afferma che le prassi migliorate nell'ambito dei limiti di esposizione dovrebbero tutelare i lavoratori dai pericoli del tricloroetilene.

    Come risponde la Commissione a queste osservazioni?

    (1) GU L 196 del 16.8.1967, pag. 1.

    Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione

    (5 marzo 2001)

    La classificazione del tricloroetilene è stata effettuata nel contesto del regolamento (CEE) n. 793/93 relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti(1) e della direttiva 67/548/CEE relativa all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose. L'Ufficio europeo delle sostanze chimiche (ECB) con sede a Ispra svolge funzioni di supporto tecnico-scientifico e consulenza agli Stati membri e all'industria, in particolare tramite il gruppo di lavoro Cancerogenicità, mutagenicità e tossicità per la riproduzione (CMR). I casi più complessi, come ad esempio quello del tricloroetilene, vengono invece discussi nell'ambito del cosiddetto Gruppo di specialisti di cui fanno parte esperti scientifici di tutti gli Stati membri.

    Il Gruppo di specialisti esamina le proposte di classificazione delle sostanze chimiche solo dal punto di vista della loro solidità scientifica. Nel caso della sostanza in oggetto gli esperti, riunitisi il 30 e 31 marzo 2000, hanno raccomandato di classificare il tricloroetilene come sostanza cancerogena della categoria 2 (R45) e il gruppo di lavoro CMR, riunitosi il 9-12 maggio 2000, ha accolto tale raccomandazione approvandola quasi all'unanimità. Questa decisione è stata presa dopo anni di valutazioni approfondite dei dati e dei riscontri scientifici generali, compresi anche gli studi epidemiologici cui l'onorevole parlamentare fa riferimento. La Commissione desidera richiamare l'attenzione sul fatto che la classificazione proposta, ossia cancerogeno della categoria 2, è basata fondamentalmente sui risultati della sperimentazione animale, al contrario della classificazione cancerogeno della categoria 1 che si basa invece su studi epidemiologici.

    Va osservato che questo tipo di classificazione non comporterebbe automaticamente l'imposizione di restrizioni di commercializzazione o uso di tali sostanze. Tuttavia la Commissione intende esaminare l'opportunità di introdurre eventualmente restrizioni di questo genere in forza della direttiva 76/769/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati Membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi(2). Seguendo la normale prassi adottata per le sostanze classificate come CMR della categoria 1 o 2 la Commissione prenderà in debita considerazione l'eventuale necessità di vietare la vendita diretta del tricloroetilene ai consumatori finali. Al momento dell'adozione della direttiva 94/60/CEE(3) (la 14o modifica della direttiva 76/769/CEE) la Commissione si è impegnata a valutare con particolare attenzione il tricloroetilene e altri solventi clorurati. Prima di avanzare una proposta, tuttavia, è necessario valutare tutti i vantaggi e gli svantaggi di eventuali restrizioni, consultandosi dapprima con l'industria e le altre parti interessate.

    (1) GU L 84 del 5.4.1993.

    (2) GU L 262 del 27.9.1976.

    (3) GU L 365 del 31.12.1994.

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