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Document 92000E004045

    INTERROGAZIONE SCRITTA P-4045/00 di Giovanni Fava (PSE) alla Commissione. Condono edilizio e programma operativo regionale 2000-2006 in Sicilia.

    GU C 187E del 3.7.2001, p. 119–120 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

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    92000E4045

    INTERROGAZIONE SCRITTA P-4045/00 di Giovanni Fava (PSE) alla Commissione. Condono edilizio e programma operativo regionale 2000-2006 in Sicilia.

    Gazzetta ufficiale n. 187 E del 03/07/2001 pag. 0119 - 0120


    INTERROGAZIONE SCRITTA P-4045/00

    di Giovanni Fava (PSE) alla Commissione

    (20 dicembre 2000)

    Oggetto: Condono edilizio e programma operativo regionale 2000-2006 in Sicilia

    La giunta di governo della Regione Sicilia ha presentato, nel mese di novembre, una proposta di legge che prevede, fra l'altro, la sanatoria delle costruzioni abusive edificate nella fascia costiera, stimate attorno alle 170 000 unità. Tale disegno di legge si configura come una vera e propria abrogazione dell'unico strumento di tutela delle coste vigente in Sicilia, che prevede un vincolo di inedificabilità per una fascia di 150 metri dal mare (legge regionale 78, del 12 giugno 1976).

    Il disegno di legge prevede la perimetrazione degli agglomerati abusivamente realizzati e la redazione per essi di piani di riordino urbanistico e ambientale di responsabilità comunale. Esso pone inoltre a carico dei comuni gli oneri relativi alle perimetrazioni e collegate progettazioni di interventi, evitando di entrare nel dettaglio delle cifre.

    Tale incertezza circa le risorse finanziarie che si metterebbero a disposizione per la sanatoria fa supporre che la Regione voglia tentare di utilizzare le risorse disponibili nell'ambito del periodo di programmazione dei Fondi strutturali 2000-2006. Questo potrebbe avvenire tramite la copertura delle misure previste nel programma operativo regionale, a cui i comuni potrebbero ricorrere nel predisporre progetti da finanziare tramite i fondi POR. I Fondi strutturali potrebbero tra l'altro essere utilizzati anche per pagare i tecnici incaricati dalle amministrazioni locali di predisporre tali progetti, contribuendo in tal modo ad alimentare un'importante rete clientelare. Di fronte a questo rischio, il mondo imprenditoriale (Confindustria) e quello di tutela del patrimonio ambientale e culturale (Italia Nostra) hanno lanciato un appello contro la misura di sanatoria.

    Tale misura rischia tra l'altro di interessare anche le aree costiere inserite nella rete Natura 2000 ed in cui si è costruito abusivamente, e potrebbe permettere di legalizzare opere urbanistiche evitando un procedimento di verifica o di valutazione dell'impatto ambientale.

    È la Commissione al corrente di tale iniziativa della giunta regionale siciliana?

    Può la Commissione vigilare affinché, nel complemento di programmazione attualmente in corso di valutazione, venga esclusa l'ipotesi di utilizzare i Fondi strutturali per l'ipotizzato condono edilizio?

    Può la Commissione vigilare affinché l'ipotizzato condono edilizio non permetta di scavalcare la normativa comunitaria in materia di valutazione d'impatto ambientale?

    Quali misure intende prendere la Commissione affinché non vengano compromesse le aree della rete Natura 2000 abusivamente urbanizzate?

    Risposta comune data dalla sig.ra Wallström in nome della Commissione alle interrogazioni scritte P-4045/00 e P-4049/00

    (20 febbraio 2001)

    La Commissione non è a conoscenza del progetto di legge citato dall'onorevole parlamentare. Tuttavia, per quanto riguarda l'attuazione dei programmi che cofinanzia nel quadro della normativa che disciplina i fondi strutturali(1), la Commissione vigilerà sulla coerenza delle azioni rispetto agli obiettivi del programma e sulla loro compatibilità con tutte le politiche comunitarie comprese quelle in campo ambientale.

    In conformità dell'articolo 2 della direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985 concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati(2), modificata dalla direttiva 97/11/CE del Consiglio del 3 marzo 1997(3) gli Stati membri sono tenuti ad adottare le disposizioni necessarie affinché prima del rilascio dell'autorizzazione, i progetti per i quali si prevede un impatto ambientale importante, segnatamente per la loro natura, le loro dimensioni o la loro ubicazione, formino oggetto di una valutazione del loro impatto. Le categorie di progetti pertinenti ai sensi della direttiva sono definite all'articolo 4 ed elencate nel primo dei due allegati.

    La direttiva 85/337/CEE, modificata, ha per oggetto i progetti. L'obiettivo della direttiva è prevenire alla fonte l'inquinamento ed altri effetti dannosi anziché intervenire successivamente per contrastarli. Il principio sul quale ci si è basati è che l'autorizzazione di progetti pubblici e privati per i quali si prevede un impatto ambientale importante può essere concessa solo dopo aver effettuato una valutazione dei probabili effetti significativi che tali progetti possono esercitare sull'ambiente. Per contro, le opere cui si riferisce l'onorevole parlamentare sono già state effettuate e non sono più allo stato di progetto. Nel caso specifico in questione, una procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) non trova giustificazione nella direttiva sulla VIA poiché una simile valutazione risulterebbe utile unicamente per verificare gli impatti ambientali ma non potrebbe in alcun modo influire sul rilascio dell'autorizzazione. Pertanto, nella direttiva 85/337/CEE, modificata, non vi è alcuna norma su cui fondare l'obbligo di effettuare una procedura di VIA relativamente alle opere in questione.

    Inoltre, occorre sottolineare che la direttiva si applica alle categorie di progetti elencate nei primi due allegati della direttiva. Sulla base delle informazioni fornite dall'onorevole parlamentare non è possibile stabilire se le opere citate rientrino in una delle categorie elencate nel primo dei due allegati della direttiva.

    Qualora tali opere interessassero un sito proposto come sito di importanza comunitaria (SIC) ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora le della fauna selvatiche(4) o una zona di protezione speciale (ZPS) ai sensi della direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici(5), potrebbero essere pertinenti le disposizioni dell'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE.

    Per quanto riguarda i SIC, la direttiva 92/43/CEE fa obbligo agli Stati membri di intervenire in modo da assicurare che gli obiettivi della direttiva non siano messi a repentaglio. Anche in assenza di un elenco comunitario, le autorità degli Stati membri sono pertanto invitate quanto meno ad astenersi da tutte le attività che possono provocare il deterioramento di un sito inserito nell'elenco nazionale.

    Per quanto riguarda le ZPS gli Stati membri sono tenuti ad adottare le misure opportune per evitare nelle zone speciali di conservazione il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi della direttiva. Inoltre, qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze significative sul sito in questione, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito.

    Tuttavia, sulla base delle informazioni fornite non è possibile stabilire quali e quante delle opere citate interessino un SIC o una ZPS, né se e in che misura il citato condono possa essere considerato come una misura suscettibile di provocare il deterioramento degli habitat naturali e degli habitat di specie o la perturbazione delle specie per cui le zone in questione sono state designate.

    Pertanto, non essendovi basi su cui fondare una denuncia per la mancata applicazione della normativa comunitaria, al momento attuale non è possibile individuare alcuna infrazione. Si noti inoltre che la legge regionale citata costituisce attualmente solo una proposta e, in quanto tale, non può costituire una infrazione del diritto comunitario.

    (1) GU L 161 del 26.6.1999.

    (2) GU L 175 del 5.7.1985.

    (3) GU L 73 del 14.3.1997.

    (4) GU L 206 del 22.7.1992.

    (5) GU L 103 del 25.4.1979.

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