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Document 92000E003675

    INTERROGAZIONE SCRITTA E-3675/00 di Ursula Schleicher (PPE-DE) alla Commissione. Regimi speciali di accesso alle università portoghesi per i familiari dei funzionari europei.

    GU C 174E del 19.6.2001, p. 111–112 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

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    92000E3675

    INTERROGAZIONE SCRITTA E-3675/00 di Ursula Schleicher (PPE-DE) alla Commissione. Regimi speciali di accesso alle università portoghesi per i familiari dei funzionari europei.

    Gazzetta ufficiale n. 174 E del 19/06/2001 pag. 0111 - 0112


    INTERROGAZIONE SCRITTA E-3675/00

    di Ursula Schleicher (PPE-DE) alla Commissione

    (27 novembre 2000)

    Oggetto: Regimi speciali di accesso alle università portoghesi per i familiari dei funzionari europei

    In risposta all'interrogazione scritta E-2898/98(1) di questa interrogante, il 30 novembre 1998 la Commissione faceva sapere che in seguito a una modifica legislativa del 1998 non era più in vigore alcun regime speciale privilegiato per l'accesso dei familiari dei funzionari europei alle università portoghesi.

    Sono vere le informazioni secondo le quali la situazione giuridica è stata nuovamente modificata a svantaggio dei diplomati delle scuole europee che non hanno un genitore impiegato presso l'Unione europea? Se la risposta è affermativa, come giudica la Commissione tale situazione alla luce del principio giuridico europeo della parità delle opportunità, con riferimento sia ai cittadini portoghesi svantaggiati sia ai diplomati delle scuole europee che sono cittadini di altri Stati membri dell'UE?

    (1) GU C 135 del 14.5.1999, pag. 135.

    Risposta data dalla sig.ra Reding a nome della Commissione

    (6 febbraio 2001)

    Per quanto riguarda il trattamento riservato dalle università portoghesi ai diplomi rilasciati dalle Scuole europee, la Commissione ricorda la dichiarazione del Consiglio superiore di tali scuole, del 15 ottobre 1997, per quanto riguarda la petizione del sig. Machado n. 263/96. Secondo tale dichiarazione, il diploma di maturità europeo rilasciato dalle Scuole europee è lo stesso diploma per tutti gli alunni senza distinzione di categorie.

    L'articolo 5-2 della Convenzione del 12 aprile 1957 stabilisce che i titolari di tale diploma abbiano nei loro rispettivi Paesi tutti i vantaggi collegati al possesso del diploma o del certificato rilasciato al termine degli studi del ciclo secondario di tali Paesi e possano richiedere, con gli stessi diritti dei cittadini nazionali aventi titoli equivalenti, la loro ammissione presso ogni università ubicata sul territorio delle parti contraenti.

    In generale è opportuno ricordare che l'organizzazione dei sistemi educativi, compreso il riconoscimento accademico e la definizione delle condizioni di accesso alle università, rientra nella competenza dei singoli Stati membri. Pertanto, anche nel rispetto dell'articolo 12 del trattato CE, che vieta ogni discriminazione diretta o indiretta basata sulla cittadinanza, le autorità competenti hanno in linea di principio il diritto di condizionare l'accesso alle università al riconoscimento accademico delle qualifiche acquisite in un altro Stato membro.

    Gli Stati membri sono competenti per concludere accordi bilaterali con altri Stati membri se ritengono che i diplomi rilasciati da questi ottemperino alle normative nazionali. E' questo peraltro il caso previsto dalla Convenzione del 12 aprile 1957.

    Spetta del pari agli Stati membri di decidere se sottoporre gli interessati aventi un titolo equivalente diploma di maturità europeo o altro alle stesse procedure di selezione in vista della loro ammissione ad un corso di studi o a un istituto di insegnamento, eventualmente applicate ai titolari dei diplomi nazionali.

    Per quanto attiene alle regole applicabili alle persone titolari di un diploma di fine studi secondari portoghese, la Commissione ricorda che si tratta di una situazione puramente interna che non è oggetto del campo d'applicazione del diritto comunitario.

    Essa desidera ricordare a tale proposito che ai sensi dello statuto delle Scuole europee, è il Consiglio superiore che è incaricato dell'applicazione della Convenzione che istituisce le Scuole europee, nonché di rappresentarle giuridicamente. Tuttavia, al fine di accelerare la procedura di trattamento del dossier di cui si tratta, la Commissione contatterà il Consiglio superiore in relazione ai cambiamenti legislativi menzionati nell'interrogazione dall'onorevole parlamentare, affinché il Consiglio possa informarsi presso le autorità portoghesi competenti. La Commissione non è stata informata in ordine a tali modifiche.

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