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Document 92000E003654

    INTERROGAZIONE SCRITTA E-3654/00 di Elly Plooij-van Gorsel (ELDR) alla Commissione. Differenze tra stazioni radio pubbliche commerciali nell'attribuzione delle frequenze.

    GU C 187E del 3.7.2001, p. 24–24 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    European Parliament's website

    92000E3654

    INTERROGAZIONE SCRITTA E-3654/00 di Elly Plooij-van Gorsel (ELDR) alla Commissione. Differenze tra stazioni radio pubbliche commerciali nell'attribuzione delle frequenze.

    Gazzetta ufficiale n. 187 E del 03/07/2001 pag. 0024 - 0024


    INTERROGAZIONE SCRITTA E-3654/00

    di Elly Plooij-van Gorsel (ELDR) alla Commissione

    (23 novembre 2000)

    Oggetto: Differenze tra stazioni radio pubbliche commerciali nell'attribuzione delle frequenze

    Dal sistema previsto dalla legge olandese sulle telecomunicazioni in materia di attribuzione delle frequenze, risulta che il servizio pubblico ha la precedenza rispetto all'attribuzione delle frequenze alle emittenti commerciali. Per riorganizzare in modo più efficace la ripartizione della banda FM, il governo olandese ha commissionato degli studi (studi su base zero) destinati a accordare maggiore spazio sulle onde alle stazioni commerciali.

    In base ai risultati di tali studi, si è deciso di attribuire frequenze a una radio commerciale supplementare e di aumentare di oltre il 70 % la quasi totalità dei pacchetti di frequenze. Le emittenti pubbliche (nazionali, regionali e locali) hanno la priorità al momento dell'attribuzione delle frequenze e la ripartizione di queste ultime è organizzata secondo un metodo tradizionale che non comporta una maggiore copertura di frequenze da parte delle emittenti pubbliche.

    Per le stazioni commerciali è stato introdotto un metodo di pianificazione che prevede nuove tecniche atte ad aumentare sensibilmente le frequenze disponibili.

    La Commissione potrebbe esaminare se la differenza che si fa tra radio pubbliche e commerciali al momento della pianificazione delle frequenze può provocare distorsioni della concorrenza nel mercato commerciale?

    Risposta comune data dal sig. Monti in nome della Commissione alle interrogazioni scritte E-3653/00, E-3654/00 e E-3655/00

    (15 febbraio 2001)

    Come ha stabilito la Corte di giustizia, il servizio televisivo pubblico è sottoposto alle norme del trattato CE e ai principi del mercato comune, e in particolare alle regole in materia di concorrenza e di aiuti di Stato. L'articolo 87, paragrafo 1 (ex articolo 92) del trattato CE può essere applicato alle emittenti radio pubbliche se ricorrono le condizioni in esso menzionate. Un aiuto di Stato può tuttavia venire considerato compatibile con le disposizioni del trattato CE; in particolare, l'articolo 86, paragrafo 2 (ex articolo 90) del trattato CE stabilisce che un aiuto di Stato può essere dichiarato compatibile qualora sia necessario per la realizzazione di un servizio di interesse economico generale.

    L'importanza della radiodiffusione pubblica viene affermata nel Protocollo sul sistema di radiodiffusione pubblica allegato al trattato di Amsterdam, di cui la Commissione deve tenere conto per la sua funzione interpretativa. Ai sensi del Protocollo, spetta agli Stati membri definire il servizio pubblico e provvedere al suo finanziamento, nella misura in cui tale finanziamento non perturbi le condizioni degli scambi e della concorrenza nella Comunità in misura contraria all'interesse comune.

    Allo stato attuale, la Commissione non è in grado di fornire un parere preciso sui quesiti specifici posti dall'Onorevole Parlamentare, ma intende tuttavia farlo quanto prima, valutando alla luce del documento citato tutte le implicazioni dei requisiti stabiliti dal trattato CE per il settore della radiodiffusione. Per quanto riguarda l'aspetto attinente agli aiuti di Stato, la Commissione intende chiarire la propria posizione in merito in una comunicazione che pubblicherà nel corso dell'anno.

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