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Document 92000E002963

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2963/00 di Daniela Raschhofer (NI) alla Commissione. Tempi di esecuzione dei bonifici bancari.

GU C 136E del 8.5.2001, p. 142–143 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

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92000E2963

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2963/00 di Daniela Raschhofer (NI) alla Commissione. Tempi di esecuzione dei bonifici bancari.

Gazzetta ufficiale n. 136 E del 08/05/2001 pag. 0142 - 0143


INTERROGAZIONE SCRITTA E-2963/00

di Daniela Raschhofer (NI) alla Commissione

(20 settembre 2000)

Oggetto: Tempi di esecuzione dei bonifici bancari

In seguito all'introduzione dell'euro le valute nazionali sono ormai solo delle sottounità della moneta comunitaria, e tuttavia i bonifici bancari, sia nazionali che intracomunitari, richiedono diversi giorni per essere eseguiti. Nell'era on-line non si riesce a capire perché i clienti delle banche debbano attendere diversi giorni per vedersi accreditare le somme bonificate, mentre le banche stesse conseguono in tal modo guadagni non trascurabili lucrando e risparmiando sugli interessi.

Nelle risposte alle interrogazioni E-0109//99 del 29 marzo 1999(1) e P-3864/98 del 28 gennaio 1999(2) la Commissione sottolinea che sono necessari miglioramenti in questo settore.

Nel frattempo le banche nazionali degli Stati membri ricorrono ormai al bonifico in tempo reale.

L'interrogante vorrebbe sapere

- se da tale epoca sono stati adottati provvedimenti concreti per migliorare la situazione, ovvero quando essi saranno realizzati,

- quando i clienti delle banche di credito ordinario potranno servirsi di bonifici in tempo reale,

- quanto denaro viene sottratto ai consumatori con la perdita degli interessi,

- quanto guadagnano le banche grazie agli interessi che riescono a lucrare,

- se tali pratiche configurano eventualmente una sorta di cartello (pratica concordata),

- se nel quadro dei vari progetti come e-Europe si sta lavorando ad una soluzione efficace e vantaggiosa per i clienti.

(1) GU C 348 del 3.12.1999, pag. 22.

(2) GU C 182 del 28.6.1999, pag. 130.

Risposta data dal sig. Bolkestein a nome della Commissione

(26 ottobre 2000)

La Commissione ha più volte spiegato che l'introduzione dell'euro non comporta automaticamente una diminuzione sostanziale del costo dei bonifici transfrontalieri, né un'accelerazione dei loro tempi, principalmente perché mancano le infrastrutture necessarie. Nella comunicazione del 31 gennaio 2000 sui pagamenti al dettaglio nel mercato interno(1), la Commissione esorta le banche a migliorare in grande misura l'efficienza dei pagamenti transfrontalieri d'importo modesto. Sono in corso numerose operazioni, come l'introduzione dell'IBAN (numerazione internazionale dei conti bancari) e dell'IPI (ordine internazionale di pagamento) o la creazione di un sistema per il pagamento dei bonifici d'importo modesto (STEP 1). La Commissione si prodigherà per far sì che vi sia un miglioramento sostanziale della situazione per il 1o gennaio 2002.

La direttiva 97/5/CE sui bonifici transfrontalieri(2) prevede che l'operazione di bonifico sia effettuata entro 6 giorni. In uno studio realizzato per conto della Commissione su bonifici dell'importo di 100, e reso pubblico nell'aprile 2000, risulta che il tempo mediamente necessario è di 3,4 giorni ma che poco più del 4 % delle operazioni ha superato il termine di 6 giorni. Tale inosservanza delle disposizioni della direttiva preoccupa la Commissione che ha chiesto spiegazioni agli Stati membri.

Le altre domande formulate si basano sul presupposto che le transazioni siano effettuate in tempo reale. Per quanto riguarda le transazioni transfrontaliere, ciò è possibile in alcuni casi eccezionali ma non è la norma generale. Oggi si calcola che il 90 % delle operazioni richieda ancora, in una fase o in un'altra, un intervento manuale. Sono in corso una serie di iniziative finalizzate all'automazione di tali transazioni.

L'onorevole parlamentare pone infine il problema delle date di valuta. La Commissione ritiene che le disposizioni in merito costituiscano un elemento di concorrenza e che pertanto i clienti debbano esserne informati. Non dispone di informazioni per quanto riguarda i guadagni o le perdite di interessi dovuti a tale meccanismo. Se risultasse che che vi sia stato un accordo tra istituti di credito per praticare le stesse date di valuta, potrebbe configurarsi una violazione delle norme comunitarie di concorrenza.

(1) COM(2000) 36 def.

(2) GU L 43 del 14.2.1997.

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