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Document 92000E001859

    INTERROGAZIONE SCRITTA E-1859/00 di Gorka Knörr Borràs (Verts/ALE) alla Commissione. Catalano.

    GU C 89E del 20.3.2001, p. 100–100 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    European Parliament's website

    92000E1859

    INTERROGAZIONE SCRITTA E-1859/00 di Gorka Knörr Borràs (Verts/ALE) alla Commissione. Catalano.

    Gazzetta ufficiale n. 089 E del 20/03/2001 pag. 0100 - 0100


    INTERROGAZIONE SCRITTA E-1859/00

    di Gorka Knörr Borràs (Verts/ALE) alla Commissione

    (9 giugno 2000)

    Oggetto: Catalano

    L'articolo 22 della legge 1/1998 del 7 gennaio sulla politica linguistica, approvata dal parlamento della Catalogna, stabilisce che le università e gli istituti di istruzione superiore devono adottare le misure adeguate per garantire e incentivare l'utilizzo della lingua catalana in tutti i settori delle loro attività didattiche, non didattiche e di ricerca. Attenendosi a queste disposizioni, le università catalane hanno approvato i relativi regolamenti sull'utilizzo delle lingue.

    Una serie di accuse avanzate dall'Associazione di professori per la democrazia e la Convivenza civica catalana (presieduta dal sig. Alejo Vidal-Quadras) hanno condotto alla sospensione cautelativa del regolamento sull'utilizzo delle lingue dell'Università Rovira i Virgili con decisione giudiziaria dovuta alla possibile incostituzionalità.

    Qual è la posizione della Commissione in merito alle azioni giudiziarie avviate nei confronti di atti e persone che non fanno altro che mettere in pratica il desiderio di poter utilizzare normalmente il catalano in un paese nel quale è stato legalmente riconosciuto, sia nello statuto di autonomia della Catalogna che nello statuto dell'Università Rovira i Virgili, che la lingua ufficiale è il catalano?

    Risposta data dalla sig.ra Reding a nome della Commissione

    (14 luglio 2000)

    Il rispetto della diversità culturale e linguistica degli Stati membri costituisce un principio fondamentale della costruzione europea. Tuttavia la Commissione non dispone di alcuna competenza in materia di procedure giudiziarie di diritto interno e non è quindi in grado di fornire un parere su una procedura giudiziaria avviata in uno Stato membro in un settore non regolamentato dal diritto comunitario.

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