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Document 92000E001859
WRITTEN QUESTION E-1859/00 by Gorka Knörr Borràs (Verts/ALE) to the Commission. Catalan.
INTERROGAZIONE SCRITTA E-1859/00 di Gorka Knörr Borràs (Verts/ALE) alla Commissione. Catalano.
INTERROGAZIONE SCRITTA E-1859/00 di Gorka Knörr Borràs (Verts/ALE) alla Commissione. Catalano.
GU C 89E del 20.3.2001, p. 100–100
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
INTERROGAZIONE SCRITTA E-1859/00 di Gorka Knörr Borràs (Verts/ALE) alla Commissione. Catalano.
Gazzetta ufficiale n. 089 E del 20/03/2001 pag. 0100 - 0100
INTERROGAZIONE SCRITTA E-1859/00 di Gorka Knörr Borràs (Verts/ALE) alla Commissione (9 giugno 2000) Oggetto: Catalano L'articolo 22 della legge 1/1998 del 7 gennaio sulla politica linguistica, approvata dal parlamento della Catalogna, stabilisce che le università e gli istituti di istruzione superiore devono adottare le misure adeguate per garantire e incentivare l'utilizzo della lingua catalana in tutti i settori delle loro attività didattiche, non didattiche e di ricerca. Attenendosi a queste disposizioni, le università catalane hanno approvato i relativi regolamenti sull'utilizzo delle lingue. Una serie di accuse avanzate dall'Associazione di professori per la democrazia e la Convivenza civica catalana (presieduta dal sig. Alejo Vidal-Quadras) hanno condotto alla sospensione cautelativa del regolamento sull'utilizzo delle lingue dell'Università Rovira i Virgili con decisione giudiziaria dovuta alla possibile incostituzionalità. Qual è la posizione della Commissione in merito alle azioni giudiziarie avviate nei confronti di atti e persone che non fanno altro che mettere in pratica il desiderio di poter utilizzare normalmente il catalano in un paese nel quale è stato legalmente riconosciuto, sia nello statuto di autonomia della Catalogna che nello statuto dell'Università Rovira i Virgili, che la lingua ufficiale è il catalano? Risposta data dalla sig.ra Reding a nome della Commissione (14 luglio 2000) Il rispetto della diversità culturale e linguistica degli Stati membri costituisce un principio fondamentale della costruzione europea. Tuttavia la Commissione non dispone di alcuna competenza in materia di procedure giudiziarie di diritto interno e non è quindi in grado di fornire un parere su una procedura giudiziaria avviata in uno Stato membro in un settore non regolamentato dal diritto comunitario.