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Document 91999E002784

    INTERROGAZIONE SCRITTA E-2784/99 di Alexandros Alavanos (GUE/NGL) alla Commissione. Indennizzi ai familiari delle vittime di un incidente aereo.

    GU C 374E del 28.12.2000, p. 14–15 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    European Parliament's website

    91999E2784

    INTERROGAZIONE SCRITTA E-2784/99 di Alexandros Alavanos (GUE/NGL) alla Commissione. Indennizzi ai familiari delle vittime di un incidente aereo.

    Gazzetta ufficiale n. 374 E del 28/12/2000 pag. 0014 - 0015


    INTERROGAZIONE SCRITTA E-2784/99

    di Alexandros Alavanos (GUE/NGL) alla Commissione

    (18 gennaio 2000)

    Oggetto: Indennizzi ai familiari delle vittime di un incidente aereo

    A seguito dell'incidente dello Jakovlev ucraino della Aerosweet Airlines avvenuto il 17.12.1997 nella Grecia settentrionale e che provocò numerosi morti, l'apposita commissione d'inchiesta è giunta alla conclusione che responsabile ne è incontrovertibilmente la compagnia aerea. A tutt'oggi però non è stato corrisposto alcun indennizzo o anticipo di indennizzo ai familiari delle vittime di cui sia stato effettuato il riconoscimento anche ai sensi del regolamento (CE) n. 2027/97(1) del Consiglio.

    Sembra infatti che la compagnia aerea non solo non è disposta a indennizzarli ma di fatto lo impedisce in vari modi. Il direttore generale della compagnia in una sua lettera del 23.4.1999 al ministro dei Trasporti e il rappresentante del governo ucraino hanno infatti dichiarato che se non verranno mantenuti i voli della Aerosweet a destinazione della Grecia, la compagnia assicurativa (Sedgwick aviation limited) non procederà al versamento degli indennizzi ai familiari delle vittime.

    Dato che si tratta di un truce ricatto nei confronti dei familiari delle vittime può la Commissione far sapere:

    1. se l'Aerosweet Airlines effettua voli di linea o voli charter in altri Stati dell'Unione europea;

    2. quali sono gli obblighi della Aerosweet ai sensi del regolamento 2027/97 del Consiglio;

    3. cosa intende fare, sempre ai sensi del predetto regolamento, per indurre la compagnia a indennizzare i familiari delle vittime, non avendo questi la possibilità di sostenere le spese di una lunga e dispendiosa battaglia giudiziaria?

    (1) GU L 285 del 17.10.1997, pag. 1.

    Risposta data dalla sig.ra de Palacio a nome della Commissione

    (10 marzo 2000)

    1. Secondo le informazioni disponibili, attualmente la Aerosweet Airlines effettua voli di linea tra l'Ucraina e Atene più volte alla settimana, servendosi di un Boeing 737. La Commissione non dispone di dati circa eventuali voli charter effettuati da detta compagnia.

    2. Il regolamento (CE) n. 2027/97 del Consiglio, del 9 ottobre 1997, sulla responsabilità del vettore aereo in caso di incidenti, è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale il 17 ottobre 1997 ma è entrato in vigore soltanto un anno dopo. Inoltre, le disposizioni principali del regolamento, fra cui i requisiti per gli anticipi di pagamento dell'indennizzo e l'applicazione della responsabilità illimitata in caso di morte o lesioni, non sono obbligatorie per i vettori aerei extracomunitari. Nel caso dell'incidente cui si riferisce l'onorevole parlamentare, quindi, il regolamento non è applicabile: con ogni probabilità verrà applicata la convenzione di Varsavia del 1929 e l'ammontare dell'indennizzo a carico del vettore verrà ridotto.

    3. La Commissione non è nella posizione di poter intervenire in questa vicenda. Di fronte ad un esito chiaro delle indagini sull'incidente, la compagnia aerea normalmente raggiunge un accordo con le famiglie delle vittime. Quando tuttavia questo si rivela impossibile, l'unica alternativa può essere quella di deferire il caso ad un tribunale, opzione questa che sembra essere stata adottata dalle famiglie di alcune vittime dell'incidente in questione.

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