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Document 91999E002446

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2446/99 di Roberta Angelilli (UEN) alla Commissione. Tutela dei consumatori nel Lazio.

GU C 303E del 24.10.2000, p. 62–63 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

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91999E2446

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2446/99 di Roberta Angelilli (UEN) alla Commissione. Tutela dei consumatori nel Lazio.

Gazzetta ufficiale n. 303 E del 24/10/2000 pag. 0062 - 0063


INTERROGAZIONE SCRITTA E-2446/99

di Roberta Angelilli (UEN) alla Commissione

(16 dicembre 1999)

Oggetto: Tutela dei consumatori nel Lazio

In seguito ai recenti fatti accaduti in diversi paesi membri riguardanti alimenti sofisticati oppure geneticamente modificati si è aperto, anche a livello nazionali italiano, il dibattito sulla sicurezza e sull'igiene degli alimenti e quindi dei controlli che le autorità devono imporre per tutelare la salute dei cittadini.

Numerose direttive, tra cui la 93/99/CEE(1), la 86/96/COL (raccomandazione dell'autorità di vigilanza EFTA), la 90/220/CEE(2), la 89/397/CEE(3) e la 93/43/CEE(4), indicano con chiarezza alcuni parametri a cui detti controlli devono rispondere. In base a tali parametri si dovrebbero effettuare da 30 a 50 controlli a campione ogni 10.000 abitanti, quindi nel caso di Roma e nella sua provincia si avrebbe un numero di controlli pari ai 15-20.000, purtroppo a Roma il numero dei campioni analizzati è di circa 11 al giorno, ossia 4000 in un anno, quindi un numero enormemente inferiore a quello stabilito dalle direttive europee. Anche dopo il noto scandalo del pollo alla diossina, la Regione Lazio non ha predisposto alcun serio programma di controllo sugli alimenti, esponendo i consumatori a gravi pericoli.

Ciò premesso, può la Commissione far sapere:

1. se esistono altre direttive della Commissione sui temi esposti;

2. se l'Italia risulta essere in regola con il recepimento delle direttive in materia;

3. in caso contrario, quali provvedimenti ha preso o intende prendere la Commissione nei confronti delle autorità competenti italiane, ed in particolare nei confronti dell'Amministrazione regionale del Lazio;

4. se non ritiene, in considerazione dell'urgenza dettata dal pericolo costante per la salute dei consumatori del Lazio, intervenire direttamente per imporre controlli adeguati?

(1) GU L 290 del 24.11.1993, pag. 14.

(2) GU L 117 dell'8.5.1990, pag. 15.

(3) GU L 186 del 30.6.1989, pag. 23.

(4) GU L 175 del 19.7.1993, pag. 1.

Risposta del sig. Byrne a nome della Commissione

(4 febbraio 2000)

La direttiva 89/397/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1989, relativa al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e la direttiva 93/99/CEE del Consiglio, del 29 ottobre 1993, riguardante misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, impongono agli Stati membri di effettuare i controlli necessari a garantire la corretta applicazione della legislazione in materia di prodotti alimentari, a livello sia europeo che nazionale. Entrambe le direttive contengono i principi generali e i parametri a cui devono rispondere i controlli previsti da un'ampia gamma di disposizioni in materia, relative all'igiene alimentare, ai contaminanti, all'etichettatura dei prodotti alimentari, agli additivi, alle sostanze dolcificanti e aromatizzanti e ai materiali e oggetti destinati a venire a contatto con tali prodotti. Esse non stabiliscono la frequenza con cui vanno effettuati tali controlli e campionamenti, ma definiscono i principi generali di un'ispezione periodica degli impianti di produzione alimentare, a seconda del grado di rischio che essi comportano, ricorrendo al prelievo e all'analisi di campioni a sostegno delle attività di controllo. Il campionamento, benchè importante complemento di altre attività di controllo, non ne costituisce, tuttavia, la parte essenziale, in quanto fornisce informazioni limitate.

La ratio legis delle direttive in materia è garantire la corretta applicazione dei controlli da parte delle imprese, già nella fase di produzione. A loro volta, le imprese sono sottoposte alla vigilanza delle autorità competenti tramite ispezioni, audit e,

qualora necessari, prelievi di campioni. I controlli all'origine costituiscono, infatti, una più solida premessa della sicurezza del prodotto rispetto al campionamento delle merci già commercializzate. Ciononostante, nelle direttive si incoraggiano gli Stati membri ad effettuare prelievi a livello di mercato a scopi di controllo e vigilanza.

In applicazione del disposto di cui all'art. 14 della Direttiva 89/397/CEE, gli Stati membri sottopongono alla Commissione i risultati delle loro attività di controllo, precisando il numero dei controlli effettuati, il numero delle infrazioni riscontrate e una rassegna dei campioni analizzati per talune categorie di prodotti. In conformità di tale disposizione, le autorità competenti in Italia hanno presentato le loro statistiche alla Commissione. Tali dati, che, analogamente alle altre statistiche nazionali, non sono ripartiti per singole regioni, comprovano che le autorità italiane di vigilanza rispettano i principi e parametri imposti dalle direttive.

Dal 1993 in poi, la Commissione ha raccomandato ogni anno ai paesi membri di effettuare controlli alimentari sul territorio comunitario, affrontando questioni specifiche e ricorrendo, se del caso, anche al prelievo e all'analisi di campioni. Di fatto, la raccomandazione 86/96/COL, del 10 luglio 1996, rispecchia l'attuazione del programma coordinato per il 1996 nello Spazio Economico Europeo (SEE). Nel 2000 il programma sarà incentrato sui controlli praticati sul trasporto di derrate alimentari all'ingrosso, sull'applicazione dei sistemi di sicurezza alimentare in taluni tipi di imprese e sull'accurata presentazione del prodotto dal punto di vista nutrizionale. Come già in precedenza, la Commissione non ha formulato raccomandazioni riguardo ai livelli e alle frequenze di campionamento o al numero di imprese alimentari da includere nel programma.

Gli Stati membri effettuano inoltre prelievi di campioni nell'ambito dei piani di controllo obbligatorio sui residui, nel quadro della Direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti.(1) Tali programmi prevedono anche il controllo della presenza di policlorodifenili (PCB) e di altri contaminanti ambientali, quale la diossina. L'Italia si è conformata alle norme ed ha presentato i risultati del 1998 e la proposta di programma per il 1999.

In applicazione del disposto dell'art. 5 della Direttiva 93/99/CEE, e nel quadro di altre direttive relative alla produzione di alimenti di origine animale, in aggiunta ai dati statistici forniti dagli Stati membri, la Commissione sottopone a verifica anche i sistemi ufficiali di controllo alimentare messi in atto da questi ultimi. Tali verifiche sono di competenza dell'ufficio alimentare veterinario della Commissione.

L'art. 4 della Direttiva 90/220/CEE del Consiglio, del 23 aprile 1990, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati(2), dispone che gli Stati membri provvedano affinché l'autorità competente organizzi ispezioni e, se del caso, altre misure di controllo, per garantire il rispetto della direttiva. Possono venire quindi effettuati prelievi di campioni e controlli al fine di determinare se un organismo geneticamente modificato (OGM) sia autorizzato o meno. Tuttavia, tali controlli riguardano le emissioni nell'ambiente di OGM per scopi sperimentali o commerciali, ma non sono applicabili all'ispezione e al campionamento di tali organismi presenti nei prodotti alimentari.

La Commissione è consapevole della necessità di migliorare la coerenza in genere dei controlli effettuati dagli Stati membri. La legislazione europea in materia va modernizzata per sfruttare al meglio le nuove tecniche di controllo e le conoscenze acquisite a seguito dei recenti allarmi suscitati dall'encefalopatia spongiforme bovina (BSE) e dalla diossina. In tale contesto, il Libro bianco della Commissione sulla sicurezza alimentare(3) ha formulato raccomandazioni al fine di migliorare le norme di controllo, di assicurare la loro adeguatezza a tutte le fasi della catena di produzione, dall'allevamento al consumo, ivi incluse le nuove disposizioni in materia di controllo sui mangimi e alimenti per animali. Inoltre, la Commissione sottolinea l'importanza che riveste la verifica, da parte dell'ufficio alimentare veterinario della Commissione, dei sistemi ufficiali di controllo applicati dalle autorità competenti degli Stati membri.

Per informazioni riguardanti i controlli negli Stati membri consultare il sito: http://europa.eu.int/comm/dg24/health

(1) GU L 125 del 23.5.1996.

(2) GU L 117 dell'8.5.1990.

(3) COM(1999) 719 def.

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