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Document 91999E002323

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2323/99 di Daniela Raschhofer (NI) alla Commissione. Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la CE e la Repubblica popolare cinese.

GU C 225E del 8.8.2000, p. 100–101 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

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91999E2323

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2323/99 di Daniela Raschhofer (NI) alla Commissione. Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la CE e la Repubblica popolare cinese.

Gazzetta ufficiale n. 225 E del 08/08/2000 pag. 0100 - 0101


INTERROGAZIONE SCRITTA E-2323/99

di Daniela Raschhofer (NI) alla Commissione

(13 dicembre 1999)

Oggetto: Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la CE e la Repubblica popolare cinese

La Commissione propone la conclusione di un accordo di cooperazione scientifica e tecnologica con la Repubblica popolare cinese nell'ambito del quale devono essere intensificati la cooperazione e lo scambio di opinioni nel settore della ricerca e dello sviluppo.

Come già constatato dalla commissione per i bilanci, a questo riguardo la Commissione dovrebbe fornire ulteriori e più precise informazioni.

Una seria cooperazione sarà possibile solo se i seguenti interrogativi troveranno una risposta:

1. Quale contributo finanziario alle attività di ricerca forniscono i partner cinesi?

2. Sono state effettuate analisi sui benefici e sul rapporto costo/efficacia per questo tipo di accordi internazionali di cooperazione? In caso affermativo, con quali risultati?

3. In che misura scienziati e ricercatori, funzionari e altri agenti partecipano a questo accordo di cooperazione?

4. Comprende tale accordo anche la ricerca nel settore della biotecnologia o della biotecnologia militare?

Risposta comune data dal sig. Busquin in nome della Commissione alle interrogazioni scritte E-2322/99, E-2323/99 e E-2324/99

(11 gennaio 2000)

Per tutti i progetti di cooperazione scientifica e tecnologica avviati nell'ambito degli accordi in questione, spetta ai partner dei paesi terzi interessati garantire la copertura dei costi delle proprie attività di ricerca.

Ai partner di tali paesi non viene pertanto concesso alcun finanziamento comunitario nel quadro degli accordi. Conformemente alle decisioni del Consiglio e del Parlamento e alla situazione precedente all'entrata in vigore degli accordi, tuttavia, la Cina e l'Argentina continuano a poter beneficiare di finanziamenti comunitari nel quadro del programma specifico Ricerca per lo sviluppo. Quanto alla Russia, essa potrà continuare a beneficiare di finanziamenti comunitari per attività INCO-Copernico e INTAS anche dopo l'entrata in vigore dell'accordo.

Gli accordi di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità e, rispettivamente, l'Argentina, la Cina e la Russia, non comporteranno di per sé costi supplementari per il bilancio comunitario al di là delle relative spese di gestione. Non è stato finora propriamente analizzato il rapporto costo-efficacia per gli altri accordi di cooperazione nel settore scientifico e tecnologico.

Vengono e verranno valutati, tuttavia, gli strumenti e/o i progetti di cooperazione con l'Argentina, la Cina e la Russia, nonché gli altri accordi in vigore.

Gli accordi con l'Argentina e la Cina prevedono espressamente la realizzazione di siffatte valutazioni ad intervalli regolari, giacché dalle conclusioni di queste dipende il loro rinnovo.

Gli scienziati e i ricercatori comunitari sono direttamente interessati da tali accordi, che consentono loro di instaurare rapporti di cooperazione scientifica e tecnica con i loro omologhi dei paesi terzi e di procedere a scambi di opinioni, esperienze e competenze. Tale cooperazione e tali scambi possono inoltre comportare un potenziamento in termini di risorse umane nel settore della ricerca nella Comunità.

I funzionari e gli altri agenti della Commissione sono chiamati ad informare le comunità scientifiche in merito alle possibilità offerte dall'accordo, a sorvegliare costantemente e a valorizzare i rapporti di cooperazione instaurati, segnatamente partecipando ai lavori di ciascun comitato direttivo congiunto istituito per l'attuazione degli accordi. Essi presentano poi una relazione agli organi congiunti incaricati di sorvegliare le relazioni di ogni paese con la Comunità.

Gli accordi di cooperazione scientifica e tecnologica riguardano soltanto le attività di ricerca in campo civile e comprendono la ricerca nel settore della biotecnologia. Nel caso della Russia, anche se manca un riferimento esplicito tale settore è implicitamente compreso dall'accordo, dato che sono espressamente citate la ricerca in campo biomedico e la sanità, che da esso dipendono sempre più.

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