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Document 91999E001875
WRITTEN QUESTION P-1875/99 by Alexander de Roo (Verts/ALE) to the Commission. Imminent infringement of the Habitat Directive.
INTERROGAZIONE SCRITTA P-1875/99 di Alexander de Roo (Verts/ALE) alla Commissione. Possibile violazione della direttiva sugli habitat.
INTERROGAZIONE SCRITTA P-1875/99 di Alexander de Roo (Verts/ALE) alla Commissione. Possibile violazione della direttiva sugli habitat.
GU C 170E del 20.6.2000, p. 113–114
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
INTERROGAZIONE SCRITTA P-1875/99 di Alexander de Roo (Verts/ALE) alla Commissione. Possibile violazione della direttiva sugli habitat.
Gazzetta ufficiale n. 170 E del 20/06/2000 pag. 0113 - 0114
INTERROGAZIONE SCRITTA P-1875/99 di Alexander de Roo (Verts/ALE) alla Commissione (12 ottobre 1999) Oggetto: Possibile violazione della direttiva sugli habitat Sa la Commissione che le autorità del Belgio, dei Paesi Bassi e della Germania stanno sviluppando dei programmi per rivitalizzare il cosiddetto Ijzeren Rijn (linea ferroviaria del Reno)? Sa la Commissione che il tracciato storico di questa ferrovia per il trasporto merci attraversa il parco nazionale De Meinweg? Sa la Commissione che De Meinweg è designato nel quadro di Natura 2000 come zona del silenzio e zona di tutela speciale? Sa la Commissione che la direttiva sugli habitat n. 92/0043/CEE(1) fa speciale riferimento alla presenza, unica per i Paesi Bassi, di vipere (vipera berus)? Conviene la Commissione che la riattivazione di una linea ferroviaria per il trasporto merci attraverso tale territorio contrasta con la direttiva europea sugli habitat che tutela in particolare la vipera, la salamandra terdigitata, il pelobale insubrico e la gru? Quali iniziative pensa di adottare la Commissione per vincolare i Paesi Bassi al totale rispetto della direttiva in relazione a Meinweg? È disposta la Commissione a sollecitare i governi dei Paesi Bassi, del Belgio e della Germania a valutare attentamente la possibilità di ricercare verso e attraverso Venlo varianti moderne all'Ijzeren Rijn? Ritiene la Commissione che un moderno collegamento ferroviario per il trasporto merci debba anche essere combinato con un nuovo collegamento ferroviario per il trasporto passeggeri sul tragitto Anversa-Venlo-territorio della Ruhr? (1) GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7. Risposta data dalla sig.ra Wallström In nome della Commissione (22 novembre 1999) La Commissione è a conoscenza delle discussioni in corso tra le autorità belghe, tedesche ed olandesi per quanto riguarda la possibile riapertura della linea ferroviaria IJzeren Rijn. La Commissione non è tuttavia a conoscenza dei risultati cui si è finora pervenuti. La Commissione è a conoscenza del fatto che la ferrovia IJzeren Rijn passa attraverso il Parco nazionale De Meinweg. La Commissione è a conoscenza del fatto che De Meinweg fa parte della rete Natura 2000 ed è stato designato come zona di protezione speciale ai sensi della direttiva 79/0409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici(1) (1600 ha). Esso è stato inoltre proposto come sito di importanza comunitaria ai sensi della direttiva 92/0043/CE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi-naturali e della flora e della fauna selvatiche (1807 ha). La Commissione è inoltre a conoscenza del fatto che l'area è stata designata come zona del silenzio. Tale designazione si basa unicamente sull'ordinamento nazionale e pertanto non ha effetti dal punto di vista del diritto comunitario. La vipera (Vipera berus) non è citata nell'allegato II né nell'allegato IV della direttiva 92/0043/CE pertanto non gode di protezione ai sensi di tale direttiva. Naturalmente, gli Stati membri sono liberi di tutelare autonomamente gli habitat e specie non citati nella direttiva 92/0043/CE, come ad esempio in tal caso la vipera nei Paesi Bassi. Tuttavia, tale aspetto può essere rilevante ai fini dell'applicazione della direttiva 85/0337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985 concernente la valutazione dell'impatto ambientale e di determinati progetti pubblici e privati(2). De Meinweg è protetto dalla direttiva 92/0043/CE, in particolare dall'articolo 6 (paragrafi 2, 3 e 4). In conformità dell'articolo 7 della direttiva 92/0043/CE tali disposizioni si applicano anche alle zone definite di protezione speciale ai sensi della direttiva 79/0409/CEE. La riapertura della IJzeren Rijn sembra essere un progetto che, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, potrebbe avere incidenze significative su De Meinweg. In tal caso il progetto dev'essere oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza che avrebbe su De Meinweg, in particolare sugli habitat e le specie protetti dalla direttiva 92/0043/CE e dalla direttiva 79/0409/CE come la salamandra terdigitata Triturus cristatus), il pelobate insubrico (Pelobates fuscus) e la gru (Grus grus). Nel caso in cui la valutazione indichi l'esistenza di negativi, si applica l'articolo 6, paragrafo 4. L'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 4 è competenza dello Stato membro in questione. In base alle attuali informazioni, la Commissione non è in grado di stabilire se sussistano infrazioni della direttiva 79/0409/CEE o della direttiva 92/0043/CE. Pertanto chiederà alle autorità olandesi ulteriori informazioni circa il progetto e le sue conseguenze ai sensi della direttiva 79/0409/CEE e della direttiva 92/0043/CE. Il progetto non interesserà soltanto De Meinweg ma anche il sito Weerter en Budelerbergen, un'area proposta come zona di protezione speciale ai sensi della direttiva 79/0409/CEE. Per quanto riguarda De Meinweg la Commissione al momento attuale non prenderà ulteriori iniziative poiché non vi sono finora indizi di infrazione della direttiva 79/0409/CEE o della direttiva 92/0043/CE. Nella fase attuale del progetto spetta agli Stati membri interessati prendere in considerazione possibili alternative. Tale valutazione è obbligatoria qualora l'articolo 6, paragrafo 4 della direttiva 92/0043/CE si applichi al progetto. La Commissione richiederà alle autorità olandesi informazioni circa l'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 4. In base al principio di sussidiarietà spetta agli Stati membri interessati valutare e stabilire quale debba essere l'uso futuro delle linee ferroviarie e se i treni merci e quelli passeggeri possano utilizzare una stessa linea. (1) GU L 103 del 25.4.1979. (2) GU L 175 del 5.7.1985.